CONVENZIONE TRA L'ALMA MATER
STUDIORUM ‑ UNIVERSITA' DI BOLOGNA, LE AZIENDE SANITARIE DELLA PROVINCIA
DI BOLOGNA ED 1 MEDICI DI MEDICINA GENERALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA
REALIZZAZIONE DELL`ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE IN MEDICINA DI COMUNITA'
E FAMIGLIA" PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA
E CHIRURGIA
L'Ama Mater Studiorum ‑
Università di Bologna (codice fiscale 8007010376), di seguito Università di
Bologna, con sede in via Zamboni 33, nella persona del suo legale
rappresentante, Prof. Pier Ugo Calzolari Rettore, a ciò autorizzato dal Senato
Accademico in data 22/7/2003
E le
Aziende Sanitarie della Provincia di Bologna, nella persona del
Coordinatore dei Collegio dei Direttori Generali Dott. Augusto Cavina, nato a
Imola (BO) il 24 febbraio 1946, domiciliato per la carica in Bologna, via
Castiglione n. 29
E la Sezione provinciale di Bologna della SIMG (Società Italiana di Medicina
Generale), costituita il 16 luglio 1982 a Firenze con atto notarile n.8916,
registrato a Firenze il 3 agosto 1982, nella persona del suo Presidente
provinciale Dott. Donato Zocchi, nato a Nocilia (LE) il 17 aprile 1949,
domiciliato per la carica in Bologna, via Todaro n. 8
E la Sezione provinciale di Bologna della SIMEF (Società Italiana Medicina
di Famiglia), nella persona del suo Referente provinciale Dott. Stefano
Zingoni, nato Scandicci (FI) il 21/8/1948, domiciliato per la carica in
Bologna, via
Todaro n. 8
Premesso che
al fine di agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di progetti formativi, degli
studenti iscritti al Corso di Laurea in "Medicina e Chirurgia",
divenuto Corso di Laurea Specialistica in "Medicina e Chirurgia", è
consentito alle Università promuovere attività di tirocinio professi
onalizzante presso soggetti/strutture esterne all'Università stessa, in
considerazione anche di quanto previsto dal Decreto del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 28/11/2000
"Determinazioni delle classi delle lauree universitarie
specialistiche", pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/1/2001, nr. 18. Infatti, detto
Decreto prevede che gli studenti della classe 46/S "classe della Laurea
Specialistica in Medicina e Chirurgia" dovranno acquisire "un'adeguata conoscenza della medicina
della famiglia e del territorio ... anche mediante esperienze pratiche di
formazione sul campo ";
‑ la SIMG (Società Italiana di
Medicina Generale)‑Sezione provinciale di Bologna e la SIMEF (Società
Italiana Medicina di Famiglia)‑ Sezione provinciale di Bologna hanno tra
i propri scopi principali quello di curare la formazione continua del medico di
Medicina Generale avendo come traguardo quello di far conoscere l'importanza e
la specificità della Medicina Generale, come già avviene in Europa.
‑ per raggiungere gli obiettivi
di cui alla richiamata normativa, l'Università di Bologna, nell'interesse della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sente l'esigenza a che propri studenti
iscritti al Corso di Laurea Specialistica in "Medicina e
Chirurgia" frequentino studi e
strutture gestiti da medici di Medicina Generale
Preso
atto che le Aziende Sanitarie della Provincia di Bologna sono i primi
utenti del prodotto erogato della Facoltà di Medicina e Chirurgia in termini di
figure professionali.
Tenuto conto della competenza che i
propri professionisti possono mettere in campo, in termini di qualità
professionale e capacità di insegnamento; ricordando che queste sono a tutti
gli effetti, in accordo con l'Università, parte della rete formativa
"sussidiaria"; consapevoli del valore e della ricaduta che la
formazione ha sul Sistema Sanitario Regionale;
convengono e stipulano quanto segue
Art.
1 Studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Medicina e
Chirurgia dell'Università di Bologna, potranno frequentare, per le finalità di
cui alle premesse, gli studi di Medici di Medicina Generale, previ accordi con
gli stessi circa gli orari nei quali poter utilizzare le loro strutture
ambulatoriali ai fini dell'Attività Formativa Professionalizzante in Medicina di Comunità e Famiglia.
L'Attività Formativa Professionalizzante in Medicina di Comunità
e Famiglia è definita in un progetto già approvato dal Consiglio di Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia, in accordo con i docenti titolari degli
insegnamenti interessati, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea
Specialistica in Medicina e Chirurgia, che ne darà comunicazione alla SIMGSocietà
Italiana di Medicina Generale‑Sezione Provinciale di Bologna, alla
Società Italiana Medicina di Famiglia (SIMEF) ‑ Sezione provinciale di
Bologna ed al singolo medico presso il cui studio verrà svolta la detta
attività. Art. 2 L'Università, le Aziende Sanitarie della Provincia di Bologna,
la
SIMG ‑ Sezione Provinciale di
Bologna e la SIMEF ‑ Sezione provinciale di Bologna si impegnano a
costituire una apposita Commissione mista. Tale commissione sarà composta, per
parte universitaria, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea
Specialistica in Medicina e Chirurgia e da un docente di I o II fascia o da un
ricercatore universitario nominato dal Consiglio di Corso di Laurea
Specialistica in Medicina e Chirurgia per parte delle Aziende Sanitarie dal
Coordinatore del Collegio dei Direttori Generali o suo delegato e, per parte
della SIMG e della SIMEF, da un rappresentante di ciascuna Società Scientifica
dalle stesse nominati. Tale Commissione, presieduta dal Presidente del
Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in
Medicina e Chirurgia, avrà il compito
di selezionare almeno settanta medici di medicina generale secondo i requisiti
annualmente definiti dalla Commissione mista. A tali figure professionali,
presso i cui studi potrà essere svolta l'attività formativa professionalizzante
il cui contenuto sia stato definito ai sensi del precedente articolo, viene
riconosciuto il ruolo di Tutor che
verrà attestato dalla Facoltà.
Art. 3 L'Attività Formativa
Professionalizzante in Medicina di Comunità e Famiglia degli studenti verrà
effettuata secondo gli obiettivi formativi definiti dalla Commissione mista
("aver visto" e "saper fare") e contenuti nel libretto personale delle attività formative
professionalizzanti.
Per alcune attività è prevista solo un'osservazione,
mentre per altre un graduale raggiungimento di autonomia esecutiva. Al termine
della frequenza, il raggiungimento degli obiettivi ed il periodo di frequenza
dovranno essere certificati dal tutor unitamente al giudizio di profitto al
fine del riconoscimento dei crediti formativi universitari eventualmente
acquisiti.
Art. 4 Le
parti si danno reciprocamente atto che:
gli studenti iscritti sono coperti a
cura dell'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero
subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione
quadro, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che
dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante
l'effettuazione delle predette attività;
il personale medico impiegato nello
svolgimento delle attività indicate nella presente Convenzione è coperto da
propria assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia
sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità
civile verso terzi (persone e/o cose).
Art. 5 Le parti si impegnano affinché
agli studenti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Al fine della prevenzione dei rischi
relativi alle attività svolte dallo studente, il medico di medicina generale
con funzioni di Tutor ha compiti di immediata supervisione delle attività
stesse e di diretto controllo sulle
relative modalità esecutive.
In caso di incidente durante lo
svolgimento del tirocinio il medico di medicina generale si impegna ad
attestare l'avvenuto infortunio ed a comunicare entro due giorni lo stesso alla
Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia al seguente numero di fax:
0512095545.
Art. 6 La Commissione mista
selezionerà, in base ai requisiti annualmente definiti dalla stessa, n. 7
Medici di Medicina Generale che avranno il compito di preparare i tutors
attraverso apposite giornate formative e di svolgere attività seminariali per
esporre agli studenti i vari aspetti dell'attività dei Medici di Medicina
Generale sul territorio. La Facoltà di Medicina e Chirurgia emanerà un bando
annuale per l'attribuzione di n. 7 incarichi di
‑Professore a Contratto.
Art. 7 Per le riunioni formative a cui
parteciperanno i Medici di Medicina Generale abilitati a diventare tutor viene
stabilito un rimborso di C 150,00 per ogni giornata formativa (e per un massimo
di due giornate) destinato ai Medici Generali‑Tutors e finanziato dalle
Aziende Sanitarie della Provincia di Bologna.
Art. 8 1 medici di Medicina Generale‑tutors
ed i Formatori dei tutors riceveranno per tale attività crediti ECM secondo le
normative della Regione Emilia‑Romagna.
Art. 9 La convenzione ha validità
dalla data di sottoscrizione e fino al 31/10/2005; successivamente si considera
prorogata automaticamente di anno accademico in anno accademico salvo diversa
dichiarazione espressa delle parti.
Art. 10 La presente convenzione sarà
registrata solo in caso d'uso (art. 24 della Tariffa ‑ Parte Il del DPR
642/72 e dell'art.5, punto 1, del DPR 26/4/86 n. 131 e dell'art. 4 della
tariffa ‑ Parte Il ‑ annessa al medesimo Decreto). Le spese di
eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione
stessa.
Bologna, 18
settembre 2003
Per
l'Università di Bologna
Il Rettore
(Prof. Pier
Ugo Calzolari)
Per Aziende
Sanitarie della Provincia di Bologna
Il Coordinatore del Collegio dei
Direttori Generali
(Dott. Augusto
Cavina)
Per SIMG
(Società Italiana di Medicina Generale) ‑ sezione provinciale di
Bologna
Il Presidente
Provinciale
(Dott. Donato
Zocchi)
Per SIMEF
(Società Italiana Medicina di Famiglia) ‑ sezione provinciale di
Bologna
Il Referente
Provinciale
(Dott. Stefano
Zingoni)
(La sottoscrizione si intende
condizionata alla modifica apportata all'art.1)