OBBLIGATORIA PER LEGGE LA CONTRIBUZIONE ONAOSI

OBBLIGATORIA PER LEGGE LA CONTRIBUZIONE ONAOSI

 

Con l’art. 52, comma 23, della legge n. 289/2002, è stato esteso dal 2003 l’obbligo della

contribuzione ONAOSI a tutti i Sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e medici

veterinari) iscritti ai rispettivi Ordini Professionali.

 

Di seguito è possibile consultare:

 

a)    Il documento informativo completo diffuso dall’Onaosi  (formato pdf)

b)    Le tabelle contributive deliberate per il quinquennio 2005 – 2009

c)     Il parere del Segretario della FIMMG Mario Falconi