SERVIZIO DI ASSISTENZA AI TURISTI - STAGIONE ESTIVA 2003

SERVIZIO DI ASSISTENZA AI TURISTI - STAGIONE ESTIVA 2003

 

Regolamento

 

 

1)      Gli incarichi sono conferiti ai medici iscritti nella graduatoria regionale per la Medicina Generale valevole per il 2002 o ai medici iscritti ad un Ordine dei Medici sulla base di una graduatoria predisposta dall'Azienda secondo il seguente ordine di priorità:

 

- medici iscritti nella graduatoria valevole per il 2002 e residenti nel territorio 

  dell'Azienda (con riserva del 50% degli incarichi da conferire);

 

- medici iscritti nella graduatoria valevole per il 2002 e residenti in Emilia Romagna;

 

- medici non iscritti in graduatoria e residenti in Emilia Romagna (*);

 

- medici iscritti nella graduatoria valevole per il 2002 e residenti in altre Regioni;

 

- medici  non iscritti in graduatoria e residenti in altre Regioni (*).

 

(*)     da graduare secondo  voto di laurea , anzianità di laurea e minore età, con precedenza

          nell’assegnazione degli incarichi ai medici che risultano in possesso dell’attestato di formazione  specifica in medicina generale.

 

2)      Gli incarichi libero professionali sono conferiti per turni e periodi in base alla durata ed alle esigenze del servizio.

 

3)      All'atto dell'affidamento dell'incarico, i medici debbono sottoscrivere, pena la decadenza dell'incarico stesso, una dichiarazione dalla quale emergano le seguenti circostanze:

 

-                                                                  disponibilità per tutto il turno assegnato;

 

-                                                                  impegno a non abbandonare il Servizio se non per valide motivazioni e senza la preventiva  autorizzazione scritta dall'Azienda U.S.L., da richiedere con almeno 10 giorni di anticipo.

 

Eventuali situazioni di incompatibilità saranno verificate mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà al momento dell’assegnazione.

 

 

 4)    I laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti a corsi di specializzazione o di formazione specifica in medicina generale, possono essere occupati, limitatamente a brevi periodi, solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica turistica.

Il conferimento di incarichi non dovrà in ogni caso pregiudicare la frequenza ai corsi o interferire con lo svolgimento delle attività formative.

 

I medici che frequentano il corso propedeutico per l'emergenza sanitaria territoriale  non possono svolgere il servizio di assistenza ai turisti se il periodo del corso coincide con il turno assegnato;

 

5)      I medici che stanno svolgendo servizio militare di leva o servizio civile, devono documentare che il servizio termina prima dell'inizio del turno previsto dalla Azienda U.S.L.;

 

6)      Se un medico, nell'anno precedente, dopo avere accettato l'assegnazione del turno, ha rinunciato all’incarico pur in assenza di gravi motivi,  se ha presentato domanda per l’anno in corso, viene collocato in coda alla graduatoria.

I medici che nel corso del servizio svolto negli anni precedenti abbiano ricevuto contestazioni concernenti gravi infrazioni, o sia stata accertata infrazione alla normativa relativa alla fatturazione delle prestazioni effettuate o riconosciuta la violazione colposa o dolosa delle disposizioni inerenti all’attività di assistenza medica ai turisti, o non abbiano osservato le disposizioni regolamentari, non possono essere inseriti nelle graduatorie valide per il conferimento degli incarichi.

 

7)      L'Azienda che conferisce l'incarico deve darne comunicazione alle altre Aziende U.S.L. alla quale il medico ha presentato la domanda.

Il servizio può essere svolto unicamente in una Azienda U.S.L.

Vengono effettuate riunioni operative per l'attribuzione degli incarichi e scaglionate secondo i tempi di attivazione del servizio. La prima accettazione esclude ogni altra domanda presentata.

 

8)      In caso di inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti l'Azienda U.S.L. ha la facoltà di procedere alla revoca dell'incarico, con comunicazione all'Ordine dei Medici competente che è tenuto a valutare, sotto il profilo deontologico, i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. Il pretendere compensi diversi da quelli stabili o il non rilasciare le ricevute previste comporta l'immediata decadenza dell'incarico, salva ogni altra iniziativa di competenza dell'Azienda U.S.L.

 

9)      La remunerazione dei medici consiste in un gettone orario di importo lordo così determinato:

 

- per le località marine: € 8,50 - € 9,00  per medici con anzianità di laurea di oltre 4 anni;

 

- per le località montane e termali  € 9,00 -  €10,00 per medici con anzianità di laurea di

  oltre  4 anni;

 

Sono riconosciuti a ciascun medico due “ buoni-pasto” per presenza giornaliera, da utilizzare negli esercizi convenzionati, ovvero un “bonus” corrispondente a € 10,00.

 

10)    E' prevista l’applicazione di una tariffa quale partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Tale tariffa è stabilita in € 6,00 per atto medico, in € 12,00 per visita o prestazione ambulatoriale, in € 21,00 per visita o prestazione domiciliare, anche notturna. Dette cifre comprendono oltre le visite e le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, prestazioni aggiuntive, piccoli interventi di pronto soccorso - certificazioni di legge…

I medici fattureranno tutte le prestazioni secondo le disposizioni impartite dalle Aziende organizzatrici del servizio al fine di rendere possibile il rimborso, se dovuto.

 

11)    I compensi ricevuti per le visite o le prestazioni domiciliari rimangono in pieno possesso del medico ( € 21,00), mentre per le prestazioni ambulatoriali ( € 6,00 ed € 12,00) i medici provvederanno a conguagliare (con le modalità stabilite dalla Azienda U.S.L.) alla Azienda  stessa l’importo di € 0,50 e di € 1,50, quale partecipazione alle spese di gestione ed organizzazione.

I medici del Servizio non possono assolutamente percepire somme diverse da quelle stabilite.

Ogni prestazione deve essere riportata nel registro con a fianco il numero progressivo della fattura rilasciata.

Al fine di attenuare la disparità di trattamento economico per i medici che operano nelle zone con limitato afflusso di turisti, la quota di spettanza alla Azienda per rimborso delle spese di gestione, non è richiesta ai medici fino alla concorrenza di un tetto di  € 1.807       di incasso percepito, purché abbiano completato il turno assegnato.

 

12)    I medici debbono essere in possesso di partita IVA aperta con repertorio clientela e un proprio ricevutario sul quale devono apporre il timbro del Servizio.

La cifra conguagliata deve essere documentata dalla Azienda U.S.L. con fattura o nota di addebito.

 

13)    Il servizio di assistenza turistica medico generica è riservato in via esclusiva a turisti italiani e stranieri, ai lavoratori stagionali ed a tutti i cittadini i quali si trovino occasionalmente ad avere la propria dimora in territorio in cui si sia provveduto ad organizzare il Servizio di cui al presente regolamento.

 

14)    I turni e gli orari di ambulatorio sono indicati e stabiliti dalla Azienda U.S.L., debbono essere rigorosamente rispettati dai medici e non possono essere modificati salvo motivata richiesta scritta presentata al Responsabile del Servizio indicato dalla Azienda U.S.L.

 

15)    Gli ambulatori debbono essere accessibili tutti i giorni della settimana e l'assistenza domiciliare è estesa alle 24 ore. Fanno eccezione le zone termali e montane che possono effettuare altri orari e turni secondo le necessità. In queste zone l'assistenza notturna, prefestiva e festiva può essere affidata al Servizio di continuità assistenziale P.F.N.senza che ciò interferisca con la normale attività del Servizio. Quest'ultima procedura può essere attivata in altre zone per particolari esigenze assistenziali ed organizzative.

 

16)    Il medico esegue le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico; inoltre esegue prestazioni ambulatoriali, rilascia prescrizioni farmaceutiche, richiede indagini specialistiche, formula proposte di ricovero e rilascia certificazioni di malattia secondo la normativa di legge.

Per patologie a carattere cronico è opportuno non intraprendere terapie a lungo termine ed accertamenti diagnostici complessi, che più propriamente potranno essere effettuati presso le strutture sanitarie del luogo di residenza.

Non è ammessa la prescrizione ai turisti di terapia fisica o cure termali.

I ricettari sono forniti dalla Azienda U.S.L. , con timbro dell'Azienda U.S.L., il nome della zona servita e la dizione "assistenza estiva ai turisti".

Sulla ricetta il medico deve indicare il nome e cognome dell'utente, e il numero del libretto sanitario (o codice fiscale).

In calce alla ricetta il medico deve apporre il proprio timbro e firma leggibile.

Qualora l'utente risulti privo di documento sanitario o di identificazione o codice fiscale il medico ne farà apposita annotazione sul ricettario, con l'indicazione del Comune di residenza e dell'Azienda U.S.L. di iscrizione dell'assistito.

E' compito dell'Azienda U.S.L. comunicare alle farmacie le specifiche caratteristiche dei ricettari usati dai medici adibiti al Servizio di assistenza ai turisti.

 

17)    Il medico è tenuto ad annotare su apposito registro predisposto dalla Azienda U.S.L. il tipo di prestazione eseguita e il nominativo dell'utente ed indirizzo turistico con la specificazione della Regione e Comune di residenza o dello stato estero di provenienza ed il numero della ricevuta rilasciata.

Se l'utente risiede in una Azienda U.S.L. della Regione Emilia-Romagna il medico è tenuto ad annotare nella ricetta la denominazione dell’ASL di provenienza. Il non ottemperare a tale adempimento, può comportare l'addebito della spesa farmaceutica che la ricetta ha comportato alla Azienda U.S.L.

 

18)    Per la prescrizione di medicinali i medici sono tenuti ad osservare le condizioni e limitazioni vigenti previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco e quelle previste per il numero di confezioni per singola ricetta, nonché le indicazioni aziendali relativamente alle modalità assunte per la distribuzione dei farmaci.

Nel caso in cui la prescrizione riguardi i farmaci per la terapia del dolore, compresi nelle prime 3 tabelle di cui al DPR n. 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni ( Legge n.12 dell’8.2.2001), la prescrizione dovrà essere redatta sul nuovo modello di ricetta ministeriale speciale, secondo la vigente normativa.

 

19)    I cittadini stranieri o gli utenti coperti da accordi internazionali dovranno rivolgersi esclusivamente al Servizio di guardia turistica.

La partecipazione alla spesa della prestazione medica da parte dei turisti stranieri è identica a quella degli italiani.

Per quanto riguarda la prescrizione farmaceutica, la stessa dovrà essere fatta sul "Carnet" modulario per i cittadini comunitari o comunque coperti da accordi internazionali e sul ricettario personale del medico per tutti gli altri.

 

20)    Le Aziende U.S.L. provvedono ad istituire un Servizio ispettivo avvalendosi di funzionari amministrativi o sanitari, con compiti di:

 

a) controllo del rispetto delle disposizioni per il pagamento della quota di partecipazione ed il rilascio delle ricevute.

 

b) controllo del rispetto degli orari, della reperibilità e dei turni predisposti.

 

c) controllo del materiale sanitario, della regolare fornitura dei medicinali od altro e delle condizioni igieniche e sanitarie degli ambulatori.

 

d) controllo dei registri in cui devono venire annotate le prestazioni erogate.

 

e) controllo sulle incompatibilità dei medici adibiti al Servizio.

 

f) proposte di potenziamento del Servizio in caso di necessità.

 

21)    Le Aziende U.S.L. predispongono ambulatori adeguatamente attrezzati e pubblicizzati.

La pubblicità sanitaria si svolge con le modalità previste dalla legge e nel pieno rispetto delle norme deontologiche.

La pulizia degli ambulatori e dei locali in cui si esplica il servizio è a carico degli organizzatori.

 

22)    Il telefono deve essere usato unicamente per motivi di servizio.

 

23)    Il medico è tenuto ad usare un proprio automezzo. L'Azienda U.S.L. provvede ad assicurare l'automezzo privato del medico con polizza Kasko o altra copertura. Il medico è assicurato per infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (art. 58 del D.P.R. 270/2000).

 

24)    L'Azienda U.S.L. non è tenuta ad assicurare l'alloggio per i non residenti, salvo che durante i turni di reperibilità. Per il medico in reperibilità deve essere fornito un locale idoneo per l'espletamento del Servizio.

 

Il presente regolamento deve essere sottoscritto dai medici incaricati .

 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.