SERVIZIO DI ASSISTENZA AI TURISTI -
STAGIONE ESTIVA 2003
Regolamento
1) Gli incarichi sono
conferiti ai medici iscritti nella graduatoria regionale per la Medicina
Generale valevole per il 2002 o ai medici iscritti ad un Ordine dei Medici sulla
base di una graduatoria predisposta dall'Azienda secondo il seguente ordine di
priorità:
- medici iscritti nella graduatoria valevole per il 2002 e
residenti nel territorio
dell'Azienda (con
riserva del 50% degli incarichi da conferire);
- medici iscritti nella graduatoria valevole per il 2002 e
residenti in Emilia Romagna;
- medici non iscritti in graduatoria e
residenti in Emilia Romagna (*);
- medici iscritti nella graduatoria valevole
per il 2002 e residenti in altre Regioni;
- medici non iscritti in
graduatoria e residenti in altre Regioni (*).
(*)
da graduare secondo voto di
laurea , anzianità di laurea e minore età, con precedenza
nell’assegnazione degli incarichi ai medici che risultano
in possesso dell’attestato di formazione
specifica in medicina generale.
2) Gli incarichi
libero professionali sono conferiti per turni e periodi in base alla durata ed
alle esigenze del servizio.
3) All'atto
dell'affidamento dell'incarico, i medici debbono sottoscrivere, pena la decadenza
dell'incarico stesso, una dichiarazione dalla quale emergano le seguenti
circostanze:
-
disponibilità per tutto il turno assegnato;
-
impegno a non abbandonare il Servizio se non
per valide motivazioni e senza la preventiva
autorizzazione scritta dall'Azienda U.S.L., da richiedere con almeno 10
giorni di anticipo.
Eventuali situazioni di incompatibilità saranno verificate
mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà al momento dell’assegnazione.
4) I laureati in medicina e chirurgia
abilitati, iscritti a corsi di specializzazione o di formazione specifica in
medicina generale, possono essere occupati, limitatamente a brevi periodi, solo
in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia
medica turistica.
Il conferimento di incarichi non dovrà in ogni caso pregiudicare
la frequenza ai corsi o interferire con lo svolgimento delle attività
formative.
I medici che frequentano il corso propedeutico per l'emergenza
sanitaria territoriale non possono
svolgere il servizio di assistenza ai turisti se il periodo del corso coincide
con il turno assegnato;
5) I medici che stanno
svolgendo servizio militare di leva o servizio civile, devono documentare che
il servizio termina prima dell'inizio del turno previsto dalla Azienda U.S.L.;
6) Se un medico,
nell'anno precedente, dopo avere accettato l'assegnazione del turno, ha
rinunciato all’incarico pur in assenza di gravi motivi, se ha presentato domanda per l’anno in
corso, viene collocato in coda alla graduatoria.
I medici che nel corso del servizio svolto negli anni precedenti
abbiano ricevuto contestazioni concernenti gravi infrazioni, o sia stata
accertata infrazione alla normativa relativa alla fatturazione delle
prestazioni effettuate o riconosciuta la violazione colposa o dolosa delle
disposizioni inerenti all’attività di assistenza medica ai turisti, o non
abbiano osservato le disposizioni regolamentari, non possono essere inseriti
nelle graduatorie valide per il conferimento degli incarichi.
7) L'Azienda che
conferisce l'incarico deve darne comunicazione alle altre Aziende U.S.L. alla
quale il medico ha presentato la domanda.
Il servizio può essere svolto unicamente in una Azienda U.S.L.
Vengono effettuate riunioni operative per l'attribuzione degli
incarichi e scaglionate secondo i tempi di attivazione del servizio. La prima
accettazione esclude ogni altra domanda presentata.
8) In caso di
inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti l'Azienda U.S.L. ha la
facoltà di procedere alla revoca dell'incarico, con comunicazione all'Ordine
dei Medici competente che è tenuto a valutare, sotto il profilo deontologico, i
comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi
inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni
applicabili a norma di convenzione. Il pretendere compensi diversi da quelli
stabili o il non rilasciare le ricevute previste comporta l'immediata decadenza
dell'incarico, salva ogni altra iniziativa di competenza dell'Azienda U.S.L.
9) La remunerazione
dei medici consiste in un gettone orario di importo lordo così determinato:
- per le località marine: € 8,50 - € 9,00 per medici con anzianità di laurea di oltre
4 anni;
- per le località montane e termali € 9,00 - €10,00 per medici
con anzianità di laurea di
oltre 4 anni;
Sono riconosciuti a ciascun medico due “ buoni-pasto” per
presenza giornaliera, da utilizzare negli esercizi convenzionati, ovvero un
“bonus” corrispondente a € 10,00.
10) E' prevista
l’applicazione di una tariffa quale partecipazione alla spesa da parte degli
utenti.
Tale tariffa è stabilita in € 6,00 per atto medico, in € 12,00
per visita o prestazione ambulatoriale, in € 21,00 per visita o prestazione
domiciliare, anche notturna. Dette cifre comprendono oltre le visite e le
prestazioni ambulatoriali e domiciliari, prestazioni aggiuntive, piccoli
interventi di pronto soccorso - certificazioni di legge…
I medici fattureranno tutte le prestazioni secondo le
disposizioni impartite dalle Aziende organizzatrici del servizio al fine di
rendere possibile il rimborso, se dovuto.
11) I compensi ricevuti
per le visite o le prestazioni domiciliari rimangono in pieno possesso del
medico ( € 21,00), mentre per le prestazioni ambulatoriali ( € 6,00 ed € 12,00)
i medici provvederanno a conguagliare (con le modalità stabilite dalla Azienda
U.S.L.) alla Azienda stessa l’importo
di € 0,50 e di € 1,50, quale partecipazione alle spese di gestione ed
organizzazione.
I medici del Servizio non possono assolutamente percepire somme
diverse da quelle stabilite.
Ogni prestazione deve essere riportata nel registro con a fianco
il numero progressivo della fattura rilasciata.
Al fine di attenuare la disparità di trattamento economico per i
medici che operano nelle zone con limitato afflusso di turisti, la quota di
spettanza alla Azienda per rimborso delle spese di gestione, non è richiesta ai
medici fino alla concorrenza di un tetto di
€ 1.807 di incasso
percepito, purché abbiano completato il turno assegnato.
12) I medici debbono
essere in possesso di partita IVA aperta con repertorio clientela e un proprio
ricevutario sul quale devono apporre il timbro del Servizio.
La cifra conguagliata deve essere documentata dalla Azienda
U.S.L. con fattura o nota di addebito.
13) Il servizio di
assistenza turistica medico generica è riservato in via esclusiva a turisti
italiani e stranieri, ai lavoratori stagionali ed a tutti i cittadini i quali
si trovino occasionalmente ad avere la propria dimora in territorio in cui si
sia provveduto ad organizzare il Servizio di cui al presente regolamento.
14) I turni e gli orari
di ambulatorio sono indicati e stabiliti dalla Azienda U.S.L., debbono essere
rigorosamente rispettati dai medici e non possono essere modificati salvo
motivata richiesta scritta presentata al Responsabile del Servizio indicato
dalla Azienda U.S.L.
15) Gli ambulatori
debbono essere accessibili tutti i giorni della settimana e l'assistenza
domiciliare è estesa alle 24 ore. Fanno eccezione le zone termali e montane che
possono effettuare altri orari e turni secondo le necessità. In queste zone
l'assistenza notturna, prefestiva e festiva può essere affidata al Servizio di
continuità assistenziale P.F.N.senza che ciò interferisca con la normale
attività del Servizio. Quest'ultima procedura può essere attivata in altre zone
per particolari esigenze assistenziali ed organizzative.
16) Il medico esegue le
visite ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico; inoltre
esegue prestazioni ambulatoriali, rilascia prescrizioni farmaceutiche, richiede
indagini specialistiche, formula proposte di ricovero e rilascia certificazioni
di malattia secondo la normativa di legge.
Per patologie a carattere cronico è opportuno non intraprendere
terapie a lungo termine ed accertamenti diagnostici complessi, che più
propriamente potranno essere effettuati presso le strutture sanitarie del luogo
di residenza.
Non è ammessa la prescrizione ai turisti di terapia fisica o
cure termali.
I ricettari sono forniti dalla Azienda U.S.L. , con timbro
dell'Azienda U.S.L., il nome della zona servita e la dizione "assistenza
estiva ai turisti".
Sulla ricetta il medico deve indicare il nome e cognome
dell'utente, e il numero del libretto sanitario (o codice fiscale).
In calce alla ricetta il medico deve apporre il proprio timbro e
firma leggibile.
Qualora l'utente risulti privo di documento sanitario o di
identificazione o codice fiscale il medico ne farà apposita annotazione sul
ricettario, con l'indicazione del Comune di residenza e dell'Azienda U.S.L. di
iscrizione dell'assistito.
E' compito dell'Azienda U.S.L. comunicare alle farmacie le
specifiche caratteristiche dei ricettari usati dai medici adibiti al Servizio
di assistenza ai turisti.
17) Il medico è tenuto
ad annotare su apposito registro predisposto dalla Azienda U.S.L. il tipo di
prestazione eseguita e il nominativo dell'utente ed indirizzo turistico con la
specificazione della Regione e Comune di residenza o dello stato estero di provenienza
ed il numero della ricevuta rilasciata.
Se l'utente risiede in una Azienda U.S.L. della Regione
Emilia-Romagna il medico è tenuto ad annotare nella ricetta la denominazione
dell’ASL di provenienza. Il non ottemperare a tale adempimento, può comportare
l'addebito della spesa farmaceutica che la ricetta ha comportato alla Azienda
U.S.L.
18) Per la prescrizione
di medicinali i medici sono tenuti ad osservare le condizioni e limitazioni
vigenti previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco e quelle
previste per il numero di confezioni per singola ricetta, nonché le indicazioni
aziendali relativamente alle modalità assunte per la distribuzione dei farmaci.
Nel caso in cui la prescrizione riguardi i farmaci per la
terapia del dolore, compresi nelle prime 3 tabelle di cui al DPR n. 309/90 e
successive modificazioni ed integrazioni ( Legge n.12 dell’8.2.2001), la
prescrizione dovrà essere redatta sul nuovo modello di ricetta ministeriale
speciale, secondo la vigente normativa.
19) I cittadini
stranieri o gli utenti coperti da accordi internazionali dovranno rivolgersi
esclusivamente al Servizio di guardia turistica.
La partecipazione alla spesa della prestazione medica da parte
dei turisti stranieri è identica a quella degli italiani.
Per quanto riguarda la prescrizione farmaceutica, la stessa
dovrà essere fatta sul "Carnet" modulario per i cittadini comunitari
o comunque coperti da accordi internazionali e sul ricettario personale del
medico per tutti gli altri.
20) Le Aziende U.S.L.
provvedono ad istituire un Servizio ispettivo avvalendosi di funzionari
amministrativi o sanitari, con compiti di:
a) controllo del rispetto delle disposizioni per il pagamento
della quota di partecipazione ed il rilascio delle ricevute.
b) controllo del rispetto degli orari, della reperibilità e dei
turni predisposti.
c) controllo del materiale sanitario, della regolare fornitura
dei medicinali od altro e delle condizioni igieniche e sanitarie degli
ambulatori.
d) controllo dei registri in cui devono venire annotate le
prestazioni erogate.
e) controllo sulle incompatibilità dei medici adibiti al
Servizio.
f) proposte di potenziamento del Servizio in caso di necessità.
21) Le Aziende U.S.L. predispongono
ambulatori adeguatamente attrezzati e pubblicizzati.
La pubblicità sanitaria si svolge con le modalità previste dalla
legge e nel pieno rispetto delle norme deontologiche.
La pulizia degli ambulatori e dei locali in cui si esplica il
servizio è a carico degli organizzatori.
22) Il telefono deve
essere usato unicamente per motivi di servizio.
23) Il medico è tenuto
ad usare un proprio automezzo. L'Azienda U.S.L. provvede ad assicurare
l'automezzo privato del medico con polizza Kasko o altra copertura. Il medico è
assicurato per infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale
(art. 58 del D.P.R. 270/2000).
24) L'Azienda U.S.L. non
è tenuta ad assicurare l'alloggio per i non residenti, salvo che durante i
turni di reperibilità. Per il medico in reperibilità deve essere fornito un
locale idoneo per l'espletamento del Servizio.
Il presente regolamento deve essere sottoscritto dai medici
incaricati .
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla
normativa vigente.