La continuità assistenziale nel nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari

Accordi attuativi regionali per la continuità assistenziale ex DPR 270/00.

 

 

La continuità assistenziale nel nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari delle Aziende USL

 

Il modello organizzativo di continuità assistenziale attualmente in atto presso le aziende sanitarie non risponde più adeguatamente alle esigenze del territorio.

E’ necessario rivedere l’organizzazione attuale dei punti di guardia medica presenti che,  frequentemente,  è antecedente all’istituzione delle Aziende USL  e, pur essendo in linea di massima basata su parametri di  densità di popolazione, non risponde più agli assetti organizzativi dei nuovi distretti.

E’ altresì necessario valutare tipologie diversificate del servizio, da attuare in via sperimentale, al fine di verificarne l’impatto organizzativo, la qualità delle prestazioni e il livello di soddisfazione dell’utenza.

Il progresso tecnologico e i nuovi sistemi di comunicazione offrono inoltre facilitazioni e ulteriori potenzialità  a questo servizio.

La necessità di una maggiore integrazione dei medici di continuità assistenziale con i medici di medicina generale nell’ambito delle nuove funzioni del Dipartimento delle cure primarie e con i medici di pronto soccorso e con gli specialisti ospedalieri, può fornire adeguate risposte a situazioni che, attualmente, presentano maggiore criticità.

 

Azioni di qualificazione della continuità assistenziale

Si concorda di realizzare un progetto sperimentale per la qualificazione della continuità assistenziale, in coerenza con le indicazioni di cui all’art.52, comma 12, del DPR 270/00, rivolta a:

● pazienti assistiti in assistenza domiciliare e residenziale

● bambini in età 0-6 anni

Il progetto è da realizzarsi nel corso dell’anno 2003 al fine di valutarne gli effetti.

 

● E’ necessario dare continuità, al domicilio dei pazienti e/o presso le strutture protette, ai programmi di assistenza domiciliare integrata in stretta collaborazione con le équipe infermieristiche dedicate all’ADI e all’assistenza nelle strutture protette. La necessità assistenziale anche nei periodi festivi e notturni deve essere valutata nel complesso del percorso assistenziale affinchè il medico di CA, impegnato nella visita, possa seguire  il programma terapeutico nella scheda clinica ed effettuare le prestazioni necessarie.

Considerata la variabilità presente nelle realtà aziendali e distrettuali, le ASL definiranno con accordi aziendali, le modalità organizzative e di verifica del progetto sperimentale, al fine di monitorare gli accessi dei medici di CA e valutare una attesa riduzione dei ricoveri dei pazienti assistiti in Adi e ospiti nelle residenze.

 

Il medico di CA che partecipa al programma di assistenza domiciliare e residenziale, per le visite effettuate, è remunerato con un compenso (forfetario o unitario) con un tetto massimo di anno pari a 900 euro.     

Le modalità di corresponsione dei compensi previsti saranno definite in sede aziendale, unitamente ad opportuni indicatori di verifica dell’attività svolta.

 

La continuità assistenziale presenta attualmente criticità nei confronti dei bambini in età 0-6 anni, che possono presentare problematiche cliniche moderate che non richiedono il ricovero.

Si ritiene necessario sostenere la realizzazione, a livello aziendale, di  specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento nel settore delle emergenze pediatriche, prevedendo, per i medici titolari di incarico di continuità assistenziale, la frequenza presso una sede di Pronto Soccorso pediatrico, per almeno 24 ore (in giornate festive / prefestive) all’anno, oltre alla possibilità di uno stage di formazione pratica presso i reparti di pediatria (nelle medesime giornate) per un massimo di 12 ore all’anno. Per tali partecipazioni, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, è previsto un compenso orario di 14  euro.

 

Riduzione degli accessi impropri in PS

Nei giorni festivi e prefestivi si concorda di attivare un ambulatorio di continuità assistenziale,  anche se limitatamente ad alcune ore di mattina e pomeriggio,  che permetta ai cittadini di ricevere prestazioni urgenti ma non necessariamente domiciliari: l’effettuazione di prestazioni urgenti che non richiedono un servizio di pronto soccorso, una ripetizione di ricetta urgente, la redazione di un certificato medico  per l’astensione dal lavoro in giorni festivi ed eventualmente il lunedì ecc.

Può essere prevista la costituzione di un ambulatorio di pronto intervento per la continuità assistenziale prefestiva e festiva, di riferimento per i PS ospedalieri dei capoluoghi di provincia che, specialmente in tali giornate, presentano eccessivi accessi impropri.

L’ambulatorio non dovrebbe essere inserito all’interno del PS, ma dotato di sede distinta, per evitare che i cittadini continuino ad identificare il PS come unico luogo al quale rivolgersi per qualsiasi problema.

L’ambulatorio può rimanere aperto dalle 14 alle 20 nelle giornate prefestive e dalle 8 alle 20 (2 turni di 6 ore) nelle giornate festive. Le attività possono essere svolte prioritariamente da medici incaricati della CA convenzionati e da medici iscritti al corso di formazione in medicina generale o di specializzazione.

Modalità di accesso:

invio a cura dell’infermiere triagista del PS. Non è previsto l’invio da parte dei medici di CA né da parte della centrale operativa.

Compiti del medico addetto all’ambulatorio di pronto intervento:

-    verifica che i pazienti siano stati inviati dal triage di PS

-    esegue le prestazioni ambulatoriali e le prescrizioni farmaceutiche, secondo protocollo definito

-    eroga le prestazioni concordate in sede aziendale

-    redige le certificazioni di competenza del MMG

-    rinvia appropriatamente al MMG anche con una breve relazione/referto

-    affida alle unità operative specialistiche di competenza, i pazienti che necessitano di consulenze, utilizzando il ricettario SSN

-    trasferisce il paziente all’area di emergenza-urgenza, nei casi di necessità

-    redige l’apposito registro (informatizzato) delle prestazioni effettuate

 

 Le attività svolte nell’ambulatorio di pronto intervento sono compensate con 27 euro/ora.

 

Modelli organizzativi

 

· Centro Unico di chiamata

Occorre valutare la possibilità di individuare per realtà ad alta e media densità di popolazione  un sistema di chiamata simile alle centrali operative del 118  prevedendo  in linea generale per un intero distretto o per più distretti, un unico  punto telefonico di chiamata  in grado di recepire le chiamate valutarne la priorità e disporre di un invio di un medico di guardia medica più vicino alla chiamata.

Tale sistema   centralizzato delle chiamate dovrà essere dimensionato a seconda del numero delle chiamate attese, potrà avere  operatori di call center addestrati a ricevere le chiamate con la supervisione  di un medico di continuità assistenziale in grado di  valutare le priorità ed eventualmente qualora lo ritenga risolutivo dare  un consiglio telefonico adeguato.

· Consigli  terapeutici telefonici

L’aumento della cultura media sanitaria  della popolazione  ha aumentato nei cittadini la capacità di descrivere in modo appropriato un sintomo o una situazione di malattia offrendo la possibilità al medico di continuità assistenziale di formulare, in alcune situazioni cliniche attraverso un intervista anamnestica telefonica, delle ipotesi diagnostiche e, soprattutto in casi di lieve entità del sintomo,  offrire consigli terapeutici monitorando eventualmente il problema  durante l’arco del turno di presenza.

Anche in caso di pazienti cronici che sono in grado di descrivere eventuale modificazione del loro stato di malattia, il medico di continuità assistenziale può valutare con la collaborazione del paziente una modifica della terapia in atto e monitorare, sempre con il colloquio telefonico o con una visita domiciliare se necessario, l’effetto  della terapia.

Occorre  consolidare questa nuova tipologia di  risposta terapeutica perché può essere efficace in molti casi, data l’immediata effettuazione e può consentire di selezionare le visite domiciliari per le  situazioni che richiedono la presenza del medico, pur con la presa in carico del paziente che riceve un consiglio terapeutico telefonico ed è successivamente monitorato, in modo da non sentirsi abbandonato o trattato con poca attenzione.

Tale modalità di risposta terapeutica richiede protocolli clinici condivisi che definiscano le situazioni cliniche che maggiormente possono essere monitorate con il consiglio telefonico, richiede  la validazione delle modalità ed eventuali procedure da attuare per l’effettuazione dell’inchiesta anamnestica, al fine di riconoscere valore medico legale al consiglio  terapeutico telefonico.

 

Per l’attuazione del centro unico di chiamata, nonché dell’effettuazione del consiglio terapeutico telefonico è necessario  dotare i punti di continuità assistenziale di registrazione delle chiamate e, qualora sia possibile, di collegamento informatico con i medici di medicina generale per le informazioni cliniche riguardanti i pazienti in ADI.

 

Per le zone a scarsa densità di popolazione in particolare per le zone appenniniche a popolazione sparsa  vanno incentivati accordi aziendali con associazioni di medici di medicina generale, che non potranno delegare ad altri medici, e che possono  attuare una totale o parziale integrazione delle attività di  continuità assistenziale soprattutto notturna.

 

Utilizzazione del servizio di continuità assistenziale

Il servizio di CA, quale servizio di urgenza, è istituzionalmente indirizzato a tutta la popolazione, senza alcun onere a carico del cittadino, ivi compresa la popolazione pediatrica. Si rileva comunque la necessità di attivare apposite campagne informative per i cittadini e di sensibilizzazione ad un corretto uso del servizio, evitando ricorsi impropri al pronto soccorso.

Le ASL valutano in sede di Comitato aziendale la possibilità di ampliare l’offerta del servizio di CA., al fine di meglio fronteggiare le situazioni di maggiore impegno del servizio stesso, conseguenti a temporanei aumenti di popolazione non residente o per le esigenze pediatriche.

 

Formazione continua (art.8 – DPR 270/00)

Il medico di continuità assistenziale è tenuto a partecipare alle iniziative formative organizzate dalle Aziende USL per almeno 40 ore annue.  L’attività formativa dovrà riguardare oltre agli aspetti professionali e clinici anche gli aspetti organizzativi dell’istituzione dei Nuclei di Cure primarie e potrà essere svolta, per i medici non in turno, anche nella giornata di sabato unitamente ai medici di medicina generale.

Le ASL sono tenute ad organizzare iniziative formative prevalentemente di pratica clinica e di stretta attinenza con l’attività del medico di CA,  consistenti in almeno 4 incontri annui ( per un totale di 20 ore circa/ 40), organizzati in corsi, stage, attività teorico-pratiche, attività seminariali. La parte pubblica si impegna ai fini del riconoscimento di tale attività nei crediti formativi (ECM ).

 

Applicazioni convenzionali

 

Massimali

   L’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un minimo di 12 ore ed un massimo di 24 ore settimanali ( 104 mensili) presso la stessa Azienda.

  Le Aziende, in presenza di particolari esigenze e nell’ottica di un ampliamento di  disponibilità e di utilizzo del medico quale risorsa per una migliore organizzazione e stabilizzazione del sistema, concordano con i medici di CA, un monte orario mensile pari a 120 ore ( “plus orario”).In tal caso, tutte le ore prestate fino a 120, sono remunerate con i medesimi importi previsti per le ore fino a 104 e non incidono nell’applicazione delle riduzioni che attengono l’orario di incarico ( massimali di scelta per il medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o la pediatria, incarichi di attività territoriali programmate, medicina dei servizi, svolgimento di altre attività compatibili). Ulteriori ore necessarie oltre le 120, sono definite in sede aziendale.

 

Sostituzioni ed incarichi provvisori

Il medico titolare di incarico di continuità assistenziale può sostituire un medico di assistenza primaria con più di 500 o 649 assistiti ( o un pediatra di libera scelta con più di 266 o 345 assistiti) solo per brevi periodi e comunque per non più di 30 giorni consecutivi.

 

  Per assicurare la copertura dei turni di servizio, per particolari situazioni dovute alla carenza di medici titolari o assenti, in deroga  ai termini previsti dal comma 3, le Aziende USL possono attribuire incarichi provvisori o di sostituzione della durata di sei mesi, rinnovabili dopo un’interruzione di almeno 10 giorni.

 

Compiti del medico

Il medico di continuità assistenziale può eseguire le prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A del nomenclatore tariffario di cui all’Allegato D, registrando per ciascuna prestazione la data di effettuazione, il cognome e nome dell’assistito, l’indirizzo, il codice regionale o il codice fiscale.

Ai fini del pagamento il medico dovrà presentare all’Azienda il riepilogo delle prestazioni effettuate nel mese precedente. Gli emolumenti riferiti alle prestazioni aggiuntive  non possono superare mensilmente il 16,60% dei compensi corrisposti al medico a titolo di onorario professionale.

I medici della CA possono eseguire, senza autorizzazione sanitaria, anche una endovenosa singola, retribuita come la fleboclisi unica urgente.

 

La segnalazione personale  diretta al medico di assistenza primaria o al pediatra di libera scelta che ha in carico un assistito di particolare complessità deve contenere almeno i seguenti elementi: ora dell’intervento, dati del paziente, quadro clinico rilevato, provvedimenti terapeutici effettuati e motivazioni dell’eventuale modifica di terapia in atto, proposta di ricovero effettuata o richiesta di intervento alla centrale operativa del 118.

 

La redazione di certificazioni non obbligatorie, se richieste direttamente dal cittadino, saranno a carico dello stesso secondo tariffe definite in base a parametri ordinistici.

 

Organizzazione della reperibilità

La possibilità di attivare  turni di reperibilità domiciliare, a livello aziendale e non strettamente correlati ai punti ed alle sedi continuità assistenziale, è rimessa ai Responsabili aziendali del settore, in considerazione delle diverse modalità  organizzative delle singole Aziende e tenuto conto delle diverse esigenze nei vari periodi dell’anno. Si concorda di compensare il turno di reperibilità con una somma forfetaria di 18 euro, estendendo le fascie orarie di cui all’art.56, comma 1, del DPR 270/00  al totale delle ore del turno di servizio.

 

Trattamento economico

Per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art.52, commi 8 e 11, è corrisposto al medico di continuità assistenziale ( titolare, sostituto o  con incarico provvisorio) un compenso per ogni ora di incarico pari a L.1.713 (pari a 0,88 euro) con decorrenza 1.1.2000.

 

Le ore di attività prestate nelle giornate festive e negli orari sotto indicati saranno retribuite con una maggiorazione di 12 euro lordi/ora:

1° gennaio              ore 8 - 20

Pasqua                              ore 8 – 20;  20 - 8

Lunedì di Pasqua         ore 8 - 20

1° maggio              ore 8 - 20

15 agosto               ore 8 - 20

24 dicembre            ore 20  - 8

25 dicembre            ore 8 – 20; 20 -  8

26 dicembre            ore 8 - 20

31 dicembre            ore 20 – 8

 

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

Le Aziende USL sono tenute a fornire al medico di continuità assistenziale l’automezzo di servizio. Qualora l’ASL, per motivi eccezionali o per temporanee indisponibilità, non sia in grado di provvedere e richieda al medico di utilizzare il  proprio automezzo, lo stesso deve essere adeguatamente assicurato da parte dell’Azienda.

Anche l'aumento del premio assicurativo dovuto all'incremento della classe di merito del  "Bonus-malus", in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo, è rifuso al medico di CA che utilizzi la propria auto per lo svolgimento del servizio di CA, in carenza di auto fornite dalla AUSL.  Al riguardo, il medico dovrà presentare specifica dichiarazione della Compagnia Assicuratrice, con espresso riferimento al sinistro stesso.

 

Le ASL, inoltre, provvedono alla copertura assicurativa contro i danni da responsabilità professionale verso terzi. Ai medici deve essere data opportuna informazione relativamente ai termini ed alle modalità di copertura di detta assicurazione.

 

Idoneità delle sedi

Le AUSL devono assicurare idonee sedi per l’espletamento del servizio di continuità assistenziale. In tal senso si rileva che l’Assessorato ha già invitato le aziende ad effettuare una verifica presso tutte le sedi di erogazione del servizio di continuità assistenziale e a provvedere agli opportuni interventi di adeguamento ambientale e strutturale.

 

Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale

E’ prevista, per i titolari di incarico a 24 ore settimanali, la sospensione parziale dell’attività di continuità assistenziale, non inferiore al 50% dell’orario di incarico settimanale, per le motivazioni e la durata  indicate al comma 3. La riduzione dell’attività si realizza con la diminuzione dei turni o, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del servizio, con la riduzione delle ore di turno.

 

Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione.

In relazione a quanto previsto dal comma 9, relativamente alla determinazione dei contingenti di medici da esonerare dalla partecipazione a scioperi di categoria, si concorda che i medici da esonerare debbano essere individuati tra quelli inseriti nei turni interessati dallo sciopero, assicurando la presenza di almeno il 70%  dei medici.

 

Decorrenza degli istituti contrattuali

Il compenso per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art.52, commi 8 e 11, decorre dal 1.1.2000, l’incentivazione per le giornate “superfestive” decorre dal 1.1.2002. Per ogni altro istituto si fa riferimento alla validità dell’accordo.


 

Dichiarazione a verbale

Al fine di facilitare il reclutamento di medici per l’attività di continuità assistenziale, si conferma l’impegno a promuovere, in sede di rinnovo della convenzione nazionale, la revisione delle disposizioni per l’accesso alla medesima, un maggior riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato/ sostituto ai fini dell’iscrizione nella graduatoria, la revisione delle disposizioni sull’incompatibilità, quanto meno  per il superamento di alcuni degli attuali vincoli e limitazioni, anche orarie.

 

 

 

Bologna,  4 dicembre 2002

 

 

Assessore alla Sanità                             -----------------------------------------------------------------

                           

 

FIMMG- Continuità Assistenziale            ----------------------------------------------------------------

 

 

SNAMI                                               ----------------------------------------------------------------

 

 

FEDERAZIONE MEDICI                           ---------------------------------------------------------------