ACCORDO AZIENDALE MEDICI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ACCORDO AZIENDALE MEDICI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

AUSL BOLOGNA CITTA’ – BOLOGNA SUD – BOLOGNA NORD-

FIMMG C.A. PROVINCIALE – CUMI PROVINCIALE - SNAMI PROVINCIALE

 

 

L'accordo ha come obiettivo fondamentale quello di aggiornare l'organizzazione della continuità assistenziale (CA), creando la base di possibili integrazioni dei diversi servizi rispetto alle esigenze assistenziali dei cittadini residenti nella Provincia di Bologna. Dopo l'ultimo accordo collettivo nazionale, la CA fa parte del programma delle attività distrettuali (art. 14 DPR 270/2000); diventa pertanto soggetta alla contrattazione tra le parti, e la sua organizzazione è realizzata a livello distrettuale in coerenza con la programmazione complessiva aziendale

Nella realtà organizzativa dell'AUSL della Provincia di Bologna, la CA afferisce al Dipartimento delle Cure Primarie. Ciò facilita la possibilità di costruire soluzioni differenziate ed elastiche, adattate ai vari bisogni del territorio, anche attraverso progetti sperimentali ed innovativi, che consentano di ottenere livelli d'integrazione professionale diversi fra MCA e MMG organizzati in Nuclei delle Cure Primarie, e tali da favorire la continuità assistenziale sulle 24 ore.

A tal fine si ribadisce che, al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata, il medico di CA è tenuto a rispondere a tutte le chiamate che pervengono al servizio durante le ore di attività; in base ad una breve anamnesi telefonica potrà stabilire che tipo di intervento attuare. consiglio telefonico, visita ambulatoriale (presso la sede di CA  adeguatamente attrezzata) o visita domiciliare.

In tale ottica, le parti concordano quanto segue.

 

 Azioni di qualificazione della continuità assistenziale

 

PROGETTI AZIENDALI

a)    PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA O RESIDENZE PROTETTE

E’ necessario dare continuità, al domicilio dei pazienti e/o presso le strutture protette, ai programmi d’assistenza domiciliare integrata, in stretta collaborazione con le équipe infermieristiche dedicate all’ADI e all’assistenza nelle strutture protette. La necessità assistenziale anche nei periodi festivi e notturni deve essere valutata nel complesso del percorso assistenziale affinché il medico di CA, impegnato nella visita, possa seguire il programma terapeutico nella scheda clinica ed effettuare le prestazioni necessarie.

Considerata la variabilità presente nelle realtà aziendali e distrettuali, le ASL definiscono a livello distrettuale le modalità organizzative e di verifica del progetto sperimentale, anche prevedendo l’inserimento del punto di Continuità Assistenziale nella rete del Sistema Informativo (GARSIA), per rendere più efficace ed incisivo l’intervento dei medici.

Il medico di CA che partecipa al programma d’assistenza domiciliare e residenziale, per le visite effettuate, è remunerato con un compenso unitario di E.30 lordi ogni visita a paziente in ADI II o III e di E.7,16 lordi per ogni visita a paziente ricoverato in Casa Protetta o Residenza Sanitaria Assistenziale convenzionata fino al tetto definito dall’Accordo regionale.

Naturalmente durante l'orario di servizio di continuità assistenziale continueranno ad essere soddisfatte le richieste di intervento che rivestono carattere di urgenza medica; quindi anche gli interventi in ADI II o III saranno conseguenti a richieste di utenti che  ricorrono al servizio qualora si verifichi un aggravamento del quadro clinico o l'insorgenza di altra patologia acuta.

In considerazione dell’importanza di ridurre la ospedalizzazione dei pazienti assistiti in strutture residenziali protette, si concorda l’assegnazione di un incentivo pari a E.7,84 lordi per ciascuna visita a paziente anziano ivi residente, a fronte di un incremento semestrale numero di visite domiciliari effettuate del 20%.

Per la sola Azienda di Bologna Città, che ha in atto un accordo integrativo locale, si concorda di riconoscere, un compenso forfetario pari a E.9.000 lordo per il periodo gennaio-settembre 2003 da suddividere fra i medici che hanno partecipato al progetto

b)    PAZIENTI IN STATO DI FERMO

In considerazione delle particolari condizioni di difficoltà che riveste la collaborazione con le Forze dell’Ordine, si concorda che per le visite effettuate presso le sedi di Carabinieri, Polizia, etc. sia corrisposto un incentivo pari ad E. 30 lordi.

 

ASSISTENZA PEDIATRICA (Bambini in età inferiore a 6 anni)

Saranno organizzati, possibilmente suddivisi per Distretto, Stage pediatrici presso i Pronto Soccorsi Pediatrici, con un massimo di 24 ore annuali remunerate a E.14 lordi ora secondo quanto previsto dall’Accordo regionale, oltre all’Attività formativa specifica rivolta ai medici di CA. I Medici non titolari possono partecipare agli stage senza alcuna retribuzione

 

Riduzione degli accessi impropri di PS
 
AMBULATORIO DI PRIMO INTERVENTO

Nei casi in cui l’Azienda USL ritenga di dover aprire un nuovo ambulatorio di primo intervento (codici bianchi) in locali di preferenza adiacenti alle sedi di Continuità Assistenziale oppure adiacenti al Pronto Soccorso, ma da questo separati, gli incarichi saranno affidati prioritariamente a medici incaricati del servizio di Continuità Assistenziale con retribuzione oraria di E.27 lordi.

 

 Modelli organizzativi

 

CENTRO UNICO DI CHIAMATA

Si concorda di affidare ad una Commissione mista – rappresentanti dei Medici di Continuità Assistenziale e dei Dipartimenti Cure Primarie- lo studio di fattibilità di un Call Center e/o di un Numero Verde in area metropolitana.

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

In rapporto alla molteplicità d’iniziative possibili, le parti concordano nel dedicare una specifica attenzione alla definizione di un PERCORSO FORMATIVO ANNUALE funzionale alle diverse esigenze del servizio, basato sull'analisi dei bisogni realizzata presso i Medici Titolari.

Il suddetto CORSO FORMATIVO ANNUALE, sarà della durata di 40 (quaranta) ore annuali (di cui il 25% rivolto alla pediatria) da suddividere per almeno otto corsi teorici e/o pratici; formazione cui è riconosciuto l'accreditamento dei crediti formativi (ECM). Al Medico di C. A. partecipante sarà corrisposto il "compenso orario", così come previsto nel comma 12 dell'articolo 8 dell'ACN. La copertura economica di tutte le spese legate all'organizzazione e produzione dei corsi (ad esempio: sede, strumenti didattici, convocazione, retribuzione dei docenti, ecc.) è sostenuta dall’Azienda USL, che s'impegna a trovare apposite risorse. Si ritiene che la proposta formativa possa essere offerta in forma facoltativa ai medici non titolari.

Si conviene che l'elaborazione del programma formativo sia definita dalla Commissione paritetica per il monitoraggio e la verifica dell’accordo.

 

REFERENTE

Viene istituita a livello distrettuale la figura del Referente di Continuità Assistenziale, individuato di concerto tra Medici Titolari di C. A. e AUSL di riferimento.

In particolare, il referente della C.A. svolgerà le seguenti funzioni:

ü      rappresentare il tramite fra i Colleghi e i Responsabili Organizzativi dei Dipartimenti delle Cure Primarie per risolvere le problematiche logistiche e gestionali inerenti al servizio, in particolare per il buon funzionamento dei turni di guardia;

ü      svolgere il ruolo di animatore provvedendo al monitoraggio di progetti e promuovere tra i Colleghi azioni utili al miglioramento del servizio, con particolare attenzione allo sviluppo delle iniziative di formazione e aggiornamento  nonché all’adozione degli strumenti del governo clinico e di audit  per le attività proprie della C.A.;

ü      promuovere modalità di lavoro basate su valutazioni collegiali del servizio con incontri periodici (almeno 4 all'anno), in particolare fungere da interfaccia tra i Colleghi e i Referenti degli NCP del Distretto.

ü      partecipare alle attività degli Organismi istituzionali dei Dipartimenti aziendali;

A fronte dell’espletamento di questi compiti, oltre ad usufruire di un supporto amministrativo a livello dipartimentale, verrà riconosciuto un compenso forfetario di E.55O lordi mensili a ciascun Referente.

 

 

 Applicazioni convenzionali

 
MASSIMALE ORARIO

L’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un minimo di 12 ore ed un massimo di 24 ore settimanali (104 mensili) presso la stessa Azienda.

         Le Aziende, alla presenza di particolari esigenze e nell’ottica di un ampliamento di disponibilità e d’utilizzo del medico quale risorsa per una migliore organizzazione e stabilizzazione del sistema, possono concordare con i medici di CA un monte orario mensile pari a 120 ore (“plus orario”). In tal caso, tutte le ore prestate fino a 120, sono remunerate con i medesimi importi previsti per le ore fino a 104 e non incidono nell’applicazione delle riduzioni che attengono l’orario d’incarico (massimali di scelta per il medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o la pediatria, incarichi d’attività territoriali programmate, medicina dei servizi, svolgimento d’altre attività compatibili).

In considerazione della situazione relativa al monte orario mensile mediamente effettuato dai medici, che nel 2002 non ha raggiunto i massimali previsti dalla convenzione, si ribadisce che l’espletamento del turno assegnato costituisce un impegno per il MCA.

A tal fine si conviene che  ciascun medico titolare, entro 30 giorni dalla sigla dell’accordo, sottoscriva uno specifico atto nel quale vengano indicati il numero dei turni mensili – da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore -che il Dipartimento delle Cure Primarie provvede ad affidargli di norma (fatto salvo i periodi di ferie).

Fermo restando che i MCA possono procedere ad attivare la sostituzione in tutti i casi di reale impedimento, il mancato e non giustificato rispetto dell'impegno di cui sopra comporterà l'attivazione delle procedure di cui all'art. 16 D.P.R. 270/00.

Le eventuali ulteriori ore necessarie per l’attivazione di turni di guardia non previsti nell’orario convenzionale, sono definite in sede aziendale e retribuite con un incentivo di E.12 lordi per ogni ora.

Per la sola Azienda Città di Bologna, che ha siglato in data 22-10-02 un  Accordo stralcio di Continuità Assistenziale relativo anche all'anticipazione di attività del sabato, si concorda di riconoscere l'incentivo economico per tali ore a far data dalla sigla dell'Accordo stesso.

 I MCA che non raggiungono il monte orario mensile programmato e sottoscritto non percepiranno la quota incentivante e non potranno effettuare né turni per l'attività ambulatoriale di primo intervento né turni di reperibilità soggetti ad indennità incentivante.

 

Sostituzioni ed incarichi provvisori

Il medico titolare di incarico di continuità assistenziale può sostituire un medico di assistenza primaria con più di 500 o 649 assistiti ( o un pediatra di libera scelta con più di 266 o 345 assistiti) solo per brevi periodi e comunque per non più di 30 giorni consecutivi.

Per assicurare la copertura dei turni di servizio, per particolari situazioni dovute alla mancanza di medici titolari o assenti, in deroga ai termini previsti dal comma 3, le Aziende USL possono attribuire incarichi provvisori o di sostituzione della durata di sei mesi, rinnovabili dopo un’interruzione di almeno 10 giorni.

Per le zone a scarsa densità di popolazione in particolare per le zone appenniniche a popolazione sparsa vanno incentivati accordi aziendali con associazioni di medici di medicina generale, che non potranno delegare ad altri medici, e che possono  attuare una totale o parziale integrazione delle attività di  continuità assistenziale soprattutto notturna.

 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Si concorda che nell'ambito delle prestazioni aggiuntive, previste dall'ACN, si definiscano a livello distrettuale quelle che possano essere effettuate dai Medici della CA, al fine di evitare ricoveri impropri, o il ricorso ingiustificato ai servizi di Pronto Soccorso. Sono prese a riferimento le retribuzioni previste dall'ACN nell'allegato D per l'assistenza primaria.

Ai fini del pagamento dei compensi il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 d'ogni mese, su apposito modulo, il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente; la liquidazione avverrà entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui sopra (l’Azienda USL s’impegna, anche, a remunerare quelle prestazioni aggiuntive documentate nel periodo precedente al presente accordo dal 1/1/2000).

Si conviene che, oltre alle prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A dell'allegato D dei DPR n. 270/2000, i medici di CA possono eseguire in caso di necessità, anche senza autorizzazione sanitaria, un’iniezione endovenosa singola, retribuita al corrispettivo della fleboclisi unica urgente, sia in ambulatorio che a domicilio.

In considerazione del carattere innovativo di tale istituto dell'ACN, si concorda in analogia a quanto previsto per l'assistenza primaria, di monitorare le prestazioni aggiuntive svolte dai medici di CA per il periodo di durata del presente accordo, al fine di individuare eventuali criticità rispetto ai tetti mensili e alle indicazioni delle prestazioni medesime.

Si precisa che sono considerate prestazioni ricomprese nella normale attività quelle rese in ambulatori dedicati al primo intervento.

 
 CERTIFICAZIONI

La redazione di certificazioni non obbligatorie, se richieste direttamente dal cittadino, saranno a carico dello stesso.  Si precisa che le certificazioni obbligatorie sono: constatazione di decesso, certificazione di malattia per i lavoratori turnisti e riammissioni al lavoro per lavoratori alimentaristi.

 

INDENNITA' PER I MEDICI REPERIBIILI

Le parti concordano di attivare in via sperimentale un servizio di reperibilità, compensato così come prevista dall'AAR con E.18 lordi a turno, notturno, festivo e prefestivo, così da garantire le esigenze di copertura del servizio, in particolare nel periodo di maggior morbilità, per un numero complessivo di ore equivalenti su base annua ad un medico per Distretto.

Si concorda che i turni vengano programmati per tempo e le eventuali assenze, comunicate con preavviso di almeno 24 ore, gestite con scambi interni, sotto la supervisione del referente distrettuale.

 

COMPENSO AGGIUNTIVO

Riconoscimento anche ai Medici Sostituti dell'art. 57 comma 05 del compenso di E.0,88 per ogni ora di incarico (pari a £ 1.713) dall’1 gennaio 2000.

 

INDENNITA' SUPERFESTIVI

Le ore d'attività svolte, nei giorni e negli orari sotto riportati, saranno remunerati con un compenso maggiorato di E.12 lordi ora (con retroattività al 01.01.2002) secondo quanto previsto dall’Accordo regionale.  I MCA s’impegnano a garantire la presenza degli stessi in questi turni.

 

ASSICURAZIONE

Le Aziende USL si impegnano a fornire al medico di continuità assistenziale l’automezzo di servizio. Qualora l’ASL, per motivi eccezionali o per temporanee indisponibilità, non sia in grado di provvedere e richieda al medico di utilizzare il proprio automezzo, lo stesso deve essere adeguatamente assicurato da parte dell’Azienda.

Anche l'aumento del premio assicurativo dovuto all'incremento della classe di merito del "Bonus-malus", in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo, è rifuso al medico di CA che utilizzi la propria auto per lo svolgimento del servizio di CA, in carenza d’auto fornite dalla AUSL. Al riguardo, il medico dovrà presentare specifica dichiarazione della Compagnia Assicuratrice, con espresso riferimento al sinistro stesso.

Le ASL, inoltre, provvedono alla copertura assicurativa contro i danni da responsabilità professionale verso terzi. Ai medici deve essere comunicata opportuna informazione relativamente ai termini ed alle modalità di copertura di detta assicurazione.

 

SEDI

L'Azienda garantisce il rispetto temporale di tutte le competenze che derivano dall'art. 53 del richiamato DPR; in particolare le sedi del servizio debbono possedere adeguate misure di sicurezza (soprattutto per le sedi isolate), convenienti locali per la sosta e il riposo dei medici, nonché servizi igienici; laddove possibile e se ritenuto utile l’Azienda doterà le sedi anche di locali di ambulatorio e sala d’attesa.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza le Aziende USL si impegnano a garantire nelle sedi di guardia, in particolare per quelle isolate, la disponibilità  di  telecamera ottica con registrazione continua dell'ingresso e/o telecomando (tipo Beghelli) collegato con le Forze dell'ordine.

Per la realizzazione del servizio devono inoltre essere a disposizione farmaci e materiali di primo intervento, essere prodotti e distribuiti moduli in triplice copia come previsto dall'ACN (vedi allegato M), affinché il Medico in servizio possa in sintesi riportare quei dati, riscontrati nel corso del Suo intervento, che potranno avere valenza medico legale e che serviranno a garantire corretti rapporti con il Medico di Fiducia ed eventualmente con le altre strutture sanitarie (art. 54).

Per quanto riguarda la dotazione di sistemi di registrazione vocale delle chiamate, si concorda che le Aziende SUD e NORD dotino di segreteria telefonica con funzioni di registrazione tutte le sedi entro tre mesi dalla sigla dell'accordo.

Si concorda inoltre che i telefoni siano muniti di dispositivi di identificazione del chiamante e che i punti di guardia siano dotati di telefoni cellulari ad uso interno.

 

COMMISSIONE PARITETICA METROPOLITANA PER IL MONITORAGGIO  E LA VERIFICA (CPMV) DELL’ACCORDO

 La Commissione Paritetica Metropolitana per il Monitoraggio e la Verifica dell’Accordo, composta da almeno tre membri di parte medica, uno per ciascuna Azienda, indicati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo e da tre membri di parte aziendale, resterà in carica per tutta la durata dell'accordo e si occuperà della definizione dei vari indicatori:

·         per la quantificazione dell'organico adeguato alle esigenze del servizio;

·         per l'appropriatezza delle richieste che pervengono dall'utenza, in modo da definire meglio gli ambiti e i limiti d’intervento propri del servizio (e quindi il suo dimensionamento), e nello stesso tempo assumere iniziative d’educazione della cittadinanza per un corretto utilizzo dello stesso;

·         per il monitoraggio delle prestazioni aggiuntive e dell'orario di servizio reso;

·         per la predisposizione del programma di aggiornamento annuale;

·         per concordare indicatori e tempi di verifica di qualsiasi eventuale progetto.

La commissione rimanderà all’apposito Comitato Aziendale previsto dall’ACN tutta la materia di pertinenza sindacale ed oggetto di possibile trattativa.

 

ENPAM

Tutti gli incentivi economici corrisposti ai Medici in forza del presente accordo, sono soggetti alla contribuzione ENPAM secondo la normativa generale prevista dall'ACN.

 

DURATA DELL’ACCORDO

Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2004.

Le parti si impegnano a recepire i contenuti di eventuali accordi nazionali e regionali che intervengano in questo periodo se migliorativi del presente accordo.

 

 

Bologna  30/09/03

 

AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA     

FIMMG CA PROVINCIALE

 

 

AZIENDA USL BOLOGNA SUD

SNAMI PROVINCIALE

 

 

AZIENDA USL BOLOGNA NORD

CUMI PROVINCIALE