ACCORDO AZIENDALE MEDICI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE
AUSL BOLOGNA CITTA’ –
BOLOGNA SUD – BOLOGNA NORD-
FIMMG C.A. PROVINCIALE –
CUMI PROVINCIALE - SNAMI PROVINCIALE
L'accordo ha come obiettivo fondamentale quello di aggiornare
l'organizzazione della continuità assistenziale (CA), creando la base di
possibili integrazioni dei diversi servizi rispetto alle esigenze assistenziali
dei cittadini residenti nella Provincia di Bologna. Dopo l'ultimo accordo
collettivo nazionale, la CA fa parte del programma delle attività distrettuali
(art. 14 DPR 270/2000); diventa pertanto soggetta alla contrattazione tra le
parti, e la sua organizzazione è realizzata a livello distrettuale in
coerenza con la programmazione complessiva aziendale
Nella realtà organizzativa dell'AUSL della Provincia di Bologna, la
CA afferisce al Dipartimento delle Cure Primarie. Ciò facilita la possibilità
di costruire soluzioni differenziate ed elastiche, adattate ai vari bisogni del
territorio, anche attraverso progetti sperimentali ed innovativi, che
consentano di ottenere livelli d'integrazione professionale diversi fra MCA
e MMG organizzati in Nuclei delle Cure Primarie, e tali da favorire la
continuità assistenziale sulle 24 ore.
A tal fine si ribadisce che, al fine di garantire la continuità
assistenziale per l'intero arco della giornata, il medico di CA è tenuto a
rispondere a tutte le chiamate che pervengono al servizio durante le ore di
attività; in base ad una breve anamnesi telefonica potrà stabilire che tipo di
intervento attuare. consiglio telefonico, visita ambulatoriale (presso la sede
di CA adeguatamente attrezzata) o
visita domiciliare.
In tale ottica, le
parti concordano quanto segue.
a)
PAZIENTI IN ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA O RESIDENZE PROTETTE
E’ necessario dare continuità,
al domicilio dei pazienti e/o presso le strutture protette, ai programmi
d’assistenza domiciliare integrata, in stretta collaborazione con le équipe
infermieristiche dedicate all’ADI e all’assistenza nelle strutture protette. La
necessità assistenziale anche nei periodi festivi e notturni deve essere
valutata nel complesso del percorso assistenziale affinché il medico di CA,
impegnato nella visita, possa seguire il programma terapeutico nella scheda
clinica ed effettuare le prestazioni necessarie.
Considerata
la variabilità presente nelle realtà aziendali e distrettuali, le ASL
definiscono a livello distrettuale le modalità organizzative e di verifica del
progetto sperimentale, anche prevedendo l’inserimento del punto di Continuità
Assistenziale nella rete del Sistema Informativo (GARSIA), per rendere più
efficace ed incisivo l’intervento dei medici.
Il medico di CA che partecipa al programma
d’assistenza domiciliare e residenziale, per le visite effettuate, è remunerato
con un compenso unitario di E.30
lordi ogni visita a paziente in ADI II o III e di E.7,16 lordi per ogni visita a paziente ricoverato in Casa Protetta
o Residenza Sanitaria Assistenziale convenzionata fino al tetto definito
dall’Accordo regionale.
Naturalmente durante l'orario di servizio di
continuità assistenziale continueranno ad essere soddisfatte le richieste di
intervento che rivestono carattere di urgenza medica; quindi anche gli
interventi in ADI II o III saranno conseguenti a richieste di utenti che ricorrono al servizio qualora si verifichi
un aggravamento del quadro clinico o l'insorgenza di altra patologia acuta.
In considerazione dell’importanza di ridurre la
ospedalizzazione dei pazienti assistiti in strutture residenziali protette, si
concorda l’assegnazione di un incentivo pari a E.7,84 lordi per ciascuna visita a paziente anziano ivi residente,
a fronte di un incremento semestrale numero di visite domiciliari effettuate
del 20%.
Per la sola Azienda di Bologna Città, che ha in
atto un accordo integrativo locale, si concorda di riconoscere, un compenso
forfetario pari a E.9.000 lordo per
il periodo gennaio-settembre 2003 da suddividere fra i medici che hanno
partecipato al progetto
b) PAZIENTI IN STATO DI FERMO
In considerazione delle particolari condizioni
di difficoltà che riveste la collaborazione con le Forze dell’Ordine, si
concorda che per le visite effettuate presso le sedi di Carabinieri, Polizia,
etc. sia corrisposto un incentivo pari ad E.
30 lordi.
ASSISTENZA PEDIATRICA (Bambini in
età inferiore a 6 anni)
Saranno organizzati,
possibilmente suddivisi per Distretto, Stage pediatrici presso i Pronto
Soccorsi Pediatrici, con un massimo di 24 ore annuali remunerate a E.14 lordi ora secondo quanto previsto
dall’Accordo regionale, oltre all’Attività formativa specifica rivolta ai
medici di CA. I Medici non titolari possono partecipare agli stage senza alcuna
retribuzione
Nei casi in cui
l’Azienda USL ritenga di dover aprire un nuovo ambulatorio di primo intervento
(codici bianchi) in locali di preferenza adiacenti alle sedi di Continuità
Assistenziale oppure adiacenti al Pronto Soccorso, ma da questo separati, gli
incarichi saranno affidati prioritariamente a medici incaricati del servizio di
Continuità Assistenziale con retribuzione oraria di E.27 lordi.
Modelli organizzativi
CENTRO UNICO DI CHIAMATA
Si concorda di
affidare ad una Commissione mista – rappresentanti dei Medici di Continuità
Assistenziale e dei Dipartimenti Cure Primarie- lo studio di fattibilità di un
Call Center e/o di un Numero Verde in area metropolitana.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
In rapporto alla
molteplicità d’iniziative possibili, le parti concordano nel dedicare una
specifica attenzione alla definizione di un PERCORSO FORMATIVO ANNUALE
funzionale alle diverse esigenze del servizio, basato sull'analisi dei bisogni
realizzata presso i Medici Titolari.
Il suddetto CORSO FORMATIVO
ANNUALE, sarà della durata di 40 (quaranta) ore annuali (di cui il 25% rivolto
alla pediatria) da suddividere per almeno otto corsi teorici e/o pratici;
formazione cui è riconosciuto l'accreditamento dei crediti formativi (ECM). Al
Medico di C. A. partecipante sarà corrisposto il "compenso orario",
così come previsto nel comma 12 dell'articolo 8 dell'ACN. La copertura
economica di tutte le spese legate all'organizzazione e produzione dei corsi
(ad esempio: sede, strumenti didattici, convocazione, retribuzione dei docenti,
ecc.) è sostenuta dall’Azienda USL, che s'impegna a trovare apposite risorse.
Si ritiene che la proposta formativa possa essere offerta in forma facoltativa
ai medici non titolari.
Si conviene che
l'elaborazione del programma formativo sia definita dalla Commissione
paritetica per il monitoraggio e la verifica dell’accordo.
Viene istituita a
livello distrettuale la figura del Referente di Continuità Assistenziale,
individuato di concerto tra Medici Titolari di C. A. e AUSL di riferimento.
In particolare, il referente della C.A. svolgerà le seguenti
funzioni:
ü
rappresentare il tramite fra i Colleghi e i
Responsabili Organizzativi dei Dipartimenti delle Cure Primarie per risolvere
le problematiche logistiche e gestionali inerenti al servizio, in particolare
per il buon funzionamento dei turni di guardia;
ü
svolgere il ruolo di animatore provvedendo al
monitoraggio di progetti e promuovere tra i Colleghi azioni utili al
miglioramento del servizio, con particolare attenzione allo sviluppo delle
iniziative di formazione e aggiornamento
nonché all’adozione degli strumenti del governo clinico e di audit per le attività proprie della C.A.;
ü
promuovere modalità di lavoro basate su
valutazioni collegiali del servizio con incontri periodici (almeno 4 all'anno),
in particolare fungere da interfaccia tra i Colleghi e i Referenti degli NCP
del Distretto.
ü
partecipare alle attività degli Organismi
istituzionali dei Dipartimenti aziendali;
A fronte dell’espletamento
di questi compiti, oltre ad usufruire di un supporto amministrativo a livello
dipartimentale, verrà riconosciuto un compenso forfetario di E.55O lordi mensili a ciascun
Referente.
Applicazioni
convenzionali
L’incarico a tempo
indeterminato di continuità assistenziale avviene per un minimo di 12 ore ed un
massimo di 24 ore settimanali (104 mensili) presso la stessa Azienda.
Le
Aziende, alla presenza di particolari esigenze e nell’ottica di un ampliamento
di disponibilità e d’utilizzo del medico quale risorsa per una migliore
organizzazione e stabilizzazione del sistema, possono concordare con i medici
di CA un monte orario mensile pari a 120 ore (“plus orario”). In tal caso,
tutte le ore prestate fino a 120, sono remunerate con i medesimi importi
previsti per le ore fino a 104 e non incidono nell’applicazione delle riduzioni
che attengono l’orario d’incarico (massimali di scelta per il medico incaricato
a tempo indeterminato per la medicina generale o la pediatria, incarichi
d’attività territoriali programmate, medicina dei servizi, svolgimento d’altre
attività compatibili).
In considerazione della
situazione relativa al monte orario mensile mediamente effettuato dai medici,
che nel 2002 non ha raggiunto i massimali previsti dalla convenzione, si
ribadisce che l’espletamento del turno assegnato costituisce un impegno per il
MCA.
A tal fine si conviene che ciascun medico titolare, entro 30 giorni
dalla sigla dell’accordo, sottoscriva uno specifico atto nel quale vengano
indicati il numero dei turni mensili – da un minimo di 60 ad un massimo di 120
ore -che il Dipartimento delle Cure Primarie provvede ad affidargli di norma
(fatto salvo i periodi di ferie).
Fermo restando che i MCA possono
procedere ad attivare la sostituzione in tutti i casi di reale impedimento, il
mancato e non giustificato rispetto dell'impegno di cui sopra comporterà
l'attivazione delle procedure di cui all'art. 16 D.P.R. 270/00.
Le eventuali ulteriori ore
necessarie per l’attivazione di turni di guardia non previsti nell’orario
convenzionale, sono definite in sede aziendale e retribuite con un incentivo di
E.12 lordi per ogni ora.
Per la sola Azienda Città di
Bologna, che ha siglato in data 22-10-02 un
Accordo stralcio di Continuità Assistenziale relativo anche
all'anticipazione di attività del sabato, si concorda di riconoscere
l'incentivo economico per tali ore a far data dalla sigla dell'Accordo stesso.
I MCA che non raggiungono il monte orario mensile programmato e
sottoscritto non percepiranno la quota incentivante e non potranno effettuare
né turni per l'attività ambulatoriale di primo intervento né turni di reperibilità
soggetti ad indennità incentivante.
Sostituzioni ed incarichi provvisori
Il medico titolare di incarico di continuità
assistenziale può sostituire un medico di assistenza primaria con più di 500 o
649 assistiti ( o un pediatra di libera scelta con più di 266 o 345 assistiti)
solo per brevi periodi e comunque per non più di 30 giorni consecutivi.
Per assicurare la copertura dei turni di
servizio, per particolari situazioni dovute alla mancanza di medici titolari o
assenti, in deroga ai termini previsti dal comma 3, le Aziende USL possono
attribuire incarichi provvisori o di sostituzione della durata di sei mesi,
rinnovabili dopo un’interruzione di almeno 10 giorni.
Per le zone a scarsa densità di popolazione in
particolare per le zone appenniniche a popolazione sparsa vanno incentivati
accordi aziendali con associazioni di medici di medicina generale, che non
potranno delegare ad altri medici, e che possono attuare una totale o parziale integrazione delle attività di continuità assistenziale soprattutto
notturna.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Si concorda che nell'ambito delle prestazioni
aggiuntive, previste dall'ACN, si definiscano a livello distrettuale quelle che
possano essere effettuate dai Medici della CA, al fine di evitare ricoveri
impropri, o il ricorso ingiustificato ai servizi di Pronto Soccorso. Sono prese
a riferimento le retribuzioni previste dall'ACN nell'allegato D per
l'assistenza primaria.
Ai fini del pagamento dei
compensi il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 d'ogni mese, su
apposito modulo, il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese
precedente; la liquidazione avverrà entro il secondo mese successivo a quello
dell'invio della distinta di cui sopra (l’Azienda USL s’impegna, anche, a remunerare
quelle prestazioni aggiuntive documentate nel periodo precedente al presente
accordo dal 1/1/2000).
Si conviene che,
oltre alle prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A dell'allegato D dei
DPR n. 270/2000, i medici di CA possono eseguire in caso di necessità, anche
senza autorizzazione sanitaria, un’iniezione endovenosa singola, retribuita al
corrispettivo della fleboclisi unica urgente, sia in ambulatorio che a
domicilio.
In considerazione del
carattere innovativo di tale istituto dell'ACN, si concorda in analogia a
quanto previsto per l'assistenza primaria, di monitorare le prestazioni
aggiuntive svolte dai medici di CA per il periodo di durata del presente
accordo, al fine di individuare eventuali criticità rispetto ai tetti mensili e
alle indicazioni delle prestazioni medesime.
Si precisa che sono considerate
prestazioni ricomprese nella normale attività quelle rese in ambulatori
dedicati al primo intervento.
La redazione di certificazioni non
obbligatorie, se richieste direttamente dal cittadino, saranno a carico dello
stesso. Si precisa che le certificazioni obbligatorie sono: constatazione
di decesso, certificazione di malattia per i lavoratori turnisti e riammissioni
al lavoro per lavoratori alimentaristi.
INDENNITA' PER I MEDICI REPERIBIILI
Le parti concordano
di attivare in via sperimentale un servizio di reperibilità, compensato così
come prevista dall'AAR con E.18
lordi a turno, notturno, festivo e prefestivo, così da garantire le esigenze di
copertura del servizio, in particolare nel periodo di maggior morbilità, per un
numero complessivo di ore equivalenti su base annua ad un medico per Distretto.
Si concorda che i turni vengano
programmati per tempo e le eventuali assenze, comunicate con preavviso di
almeno 24 ore, gestite con scambi interni, sotto la supervisione del referente
distrettuale.
COMPENSO AGGIUNTIVO
Riconoscimento anche ai Medici Sostituti
dell'art. 57 comma 05 del compenso di E.0,88
per ogni ora di incarico (pari a £ 1.713) dall’1 gennaio 2000.
INDENNITA' SUPERFESTIVI
Le ore d'attività svolte, nei
giorni e negli orari sotto riportati, saranno remunerati con un compenso
maggiorato di E.12 lordi ora (con
retroattività al 01.01.2002) secondo quanto previsto dall’Accordo
regionale. I MCA s’impegnano a
garantire la presenza degli stessi in questi turni.
ASSICURAZIONE
Le Aziende USL si
impegnano a fornire al medico di continuità assistenziale l’automezzo di
servizio. Qualora l’ASL, per motivi eccezionali o per temporanee
indisponibilità, non sia in grado di provvedere e richieda al medico di
utilizzare il proprio automezzo, lo stesso deve essere adeguatamente assicurato
da parte dell’Azienda.
Anche l'aumento del premio assicurativo dovuto
all'incremento della classe di merito del "Bonus-malus", in caso di
sinistro provocato dal conducente del veicolo, è rifuso al medico di CA che
utilizzi la propria auto per lo svolgimento del servizio di CA, in carenza
d’auto fornite dalla AUSL. Al riguardo, il medico dovrà presentare specifica
dichiarazione della Compagnia Assicuratrice, con espresso riferimento al
sinistro stesso.
Le ASL, inoltre, provvedono alla copertura
assicurativa contro i danni da responsabilità professionale verso terzi. Ai
medici deve essere comunicata opportuna informazione relativamente ai termini
ed alle modalità di copertura di detta assicurazione.
SEDI
L'Azienda garantisce
il rispetto temporale di tutte le competenze che derivano dall'art. 53 del
richiamato DPR; in particolare le sedi del servizio debbono possedere adeguate
misure di sicurezza (soprattutto per le sedi isolate), convenienti locali per
la sosta e il riposo dei medici, nonché servizi igienici; laddove possibile e
se ritenuto utile l’Azienda doterà le sedi anche di locali di ambulatorio e
sala d’attesa.
Per quanto riguarda
le misure di sicurezza le Aziende USL si impegnano a garantire nelle sedi di
guardia, in particolare per quelle isolate, la disponibilità di
telecamera ottica con registrazione continua dell'ingresso e/o
telecomando (tipo Beghelli) collegato con le Forze dell'ordine.
Per
la realizzazione del servizio devono inoltre essere a disposizione farmaci e
materiali di primo intervento, essere prodotti e distribuiti moduli in triplice
copia come previsto dall'ACN (vedi allegato M), affinché il Medico in servizio
possa in sintesi riportare quei dati, riscontrati nel corso del Suo intervento,
che potranno avere valenza medico legale e che serviranno a garantire corretti
rapporti con il Medico di Fiducia ed eventualmente con le altre strutture
sanitarie (art. 54).
Per quanto riguarda
la dotazione di sistemi di registrazione vocale delle chiamate, si concorda che
le Aziende SUD e NORD dotino di segreteria telefonica con funzioni di
registrazione tutte le sedi entro tre mesi dalla sigla dell'accordo.
Si
concorda inoltre che i telefoni siano muniti di dispositivi di identificazione
del chiamante e che i punti di guardia siano dotati di telefoni cellulari ad
uso interno.
COMMISSIONE PARITETICA METROPOLITANA PER IL
MONITORAGGIO E LA VERIFICA (CPMV)
DELL’ACCORDO
La Commissione Paritetica Metropolitana per il Monitoraggio e la
Verifica dell’Accordo, composta da almeno tre membri di parte medica, uno per
ciascuna Azienda, indicati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo e da tre membri di parte aziendale, resterà in carica per tutta la
durata dell'accordo e si occuperà della definizione dei vari indicatori:
·
per la quantificazione dell'organico adeguato
alle esigenze del servizio;
·
per l'appropriatezza delle richieste che
pervengono dall'utenza, in modo da definire meglio gli ambiti e i limiti
d’intervento propri del servizio (e quindi il suo dimensionamento), e nello
stesso tempo assumere iniziative d’educazione della cittadinanza per un
corretto utilizzo dello stesso;
·
per il monitoraggio delle prestazioni aggiuntive
e dell'orario di servizio reso;
·
per la predisposizione del programma di
aggiornamento annuale;
·
per concordare indicatori e tempi di verifica
di qualsiasi eventuale progetto.
La commissione rimanderà all’apposito Comitato Aziendale previsto dall’ACN tutta la materia di
pertinenza sindacale ed oggetto di possibile trattativa.
ENPAM
Tutti gli incentivi
economici corrisposti ai Medici in forza del presente accordo, sono soggetti
alla contribuzione ENPAM secondo la normativa generale prevista dall'ACN.
DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo
ha validità fino al 31.12.2004.
Le parti si impegnano
a recepire i contenuti di eventuali accordi nazionali e regionali che
intervengano in questo periodo se migliorativi del presente accordo.
Bologna 30/09/03
AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA
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FIMMG CA
PROVINCIALE
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AZIENDA USL BOLOGNA SUD
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SNAMI PROVINCIALE
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AZIENDA USL BOLOGNA NORD |
CUMI PROVINCIALE |