Bozza 10 marzo2003

 

 

BOZZA ACCORDO AZIENDALE

AUSL PROVINCIA DI BOLOGNA - FIMMG PROVINCIALE

MEDICI DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE (MCA)

 

L'accordo ha come obiettivo fondamentale quello di aggiornare l'organizzazione della continuità assistenziale (CA), creando la base di possibili integrazioni dei diversi servizi rispetto alle esigenze assistenziali dei cittadini residenti nella Provincia di Bologna. Dopo l'ultimo accordo collettivo nazionale, la CA fa parte del programma delle attività distrettuali (art. 14 DPR 270/2000); diventa pertanto soggetta alla contrattazione tra le parti, e la sua organizzazione è realizzata a livello distrettuale in coerenza con la programmazione complessiva aziendale. Nella realtà organizzativa dell'AUSL della Provincia di Bologna, la CA afferisce al Dipartimento delle Cure Primarie. Ciò facilita la possibilità di immaginare soluzioni differenziate ed elastiche, adattate ai vari bisogni del territorio, anche attraverso progetti sperimentali ed innovativi, che consentano di ottenere livelli d'integrazione professionale diversi, e tali da favorire la continuità assistenziale sulle 24 ore, pur restando in linea con le compatibilità economiche di un sistema come il nostro, che deve confrontarsi con l'utilizzo di risorse limitate.

 

In tale ottica, le parti concordano quanto segue.

 

l. SEDI

 

L'Azienda garantisce il rispetto temporale di tutte le competenze che derivano dall'art. 53 del richiamato DPR; in particolare le sedi del servizio debbono possedere adeguate misure di sicurezza, e convenienti locali per la sosta dei medici, nonché per i servizi igienici. Per la realizzazione del servizio devono inoltre essere a disposizione farmaci e materiali di primo intervento, essere assicurate adeguate modalità di registrazione vocale delle chiamate, essere prodotti e distribuiti moduli in triplice copia come previsto dall'ACN (vedi allegato M), affinché il Medico in servizio possa in sintesi riportare quei dati, riscontrati nel corso del Suo intervento, che potranno avere valenza medico legale, e che serviranno a garantire corretti rapporti con il Medico di Fiducia ed eventualmente con le altre strutture sanitarie (art. 54).

L'ACN, consente di definire e concordare a livello locale prestazioni realizzabili come   ambulatoriali, ed iniziative per il contenimento dei ricorsi impropri ai servizi d'urgenza ed emergenza e per l'integrazione territoriale.

 

 

2. FORMAZIONE OBBLIGATORIA

 

In rapporto alla molteplicità d’iniziative possibili, le parti concordano nel dedicare una specifica attenzione alla definizione di un PERCORSO FORMATIVO ANNUALE funzionale alle diverse esigenze del servizio, basato sull'analisi dei bisogni realizzata presso i Medici Titolari.

 

Il suddetto CORSO FORMATIVO ANNUALE, sarà della durata di 40 (quaranta) ore annuali (di cui il 25% rivolto alla pediatria) da suddividere per almeno otto corsi teorici e/o pratici; formazione cui è riconosciuto l'accreditamento dei crediti formativi (ECM). Al Medico di C. A. partecipante sarà corrisposto il "compenso orario", così come previsto nei commi da 1 a 8 dell'articolo 57 dell'ACN. La copertura economica di tutte le spese legate all'organizzazione e produzione dei corsi (ad esempio: sede, strumenti didattici, convocazione, retribuzione dei docenti, ecc.) è sostenuta dall’Azienda USL, che s'impegna a trovare apposite risorse. Si ritiene che la proposta formativa possa essere offerta in forma facoltativa ai medici non titolari.

Si conviene che per l'elaborazione del programma formativo sia definita un'apposita commissione paritetica, composta da due membri di parte medica (uno per ciascun distretto) indicati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, e da due membri di parte aziendale. La Commissione resterà in carica per tutta la durata dell'accordo.

 

 

3. INDENNITA' SUPERFESTIVI

 

Le ore d'attività svolte, nei giorni e negli orari sotto riportati, saranno remunerati con un compenso maggiorato di 12 € lordi/ora (con retroattività al 01.01.2002).

 

01 gennaio

Ore 08-20

 

01 novembre

Ore 08-20

06 gennaio

Ore 08-20

 

08 dicembre

Ore 08-20

Pasqua

Ore 08-20/20-08

 

24 dicembre

Ore 08-20/20-08

Pasquetta

Ore 08-20

 

25 dicembre

Ore 08-20/20-08

25 aprile

Ore 08-20

 

26 dicembre

Ore 08-20

01 maggio

Ore 08-20

 

31 dicembre

Ore 08-20/20-08

15 agosto

Ore 08-20

 

Festa del Patrono

Ore 08-20

 

I MCA, s’impegnano, a garantire la presenza degli stessi in questi turni.

 

 

4. ANTICIPAZIONE ATTIVITA’ AL SABATO (DALLE ORE 8 ALLE ORE 10)

 

Secondo quanto previsto dall'accordo aziendale per l'assistenza primaria, il servizio di CA è anticipato alle ore 8 del sabato al fine di favorire la partecipazione alla formazione dei Medici di Medicina Generale. A fronte, dell'onere derivante dalla maggiore attività di supporto, conseguente all'aumento delle certificazioni di malattia e alla ricettazione per dimissioni non programmate, le parti convengono che queste due ore, siano remunerate come quelle di cui al precedente paragrafo 3. Analoga maggiorazione è prevista per le eventuali ore aggiuntive del giorno prefestivo (con retroattività da quando si è avuta l’anticipazione oraria).

 

 

5. INDENNITA' PER I MEDICI REPERIBIILI     

 

Le parti concordano di corrispondere, per la reperibilità così come prevista dall'AAR, un compenso forfetario di 18 euro a turno ad ogni Medico Reperibile, così da garantire le esigenze di copertura del servizio.

 

 

6.         COMMISSIONE PARITETICA MONITORAGGIO E VERIFICA (CPMV) ADEGUAMENTO ORGANICO

 

La CPMV, composta da almeno due membri di parte medica, uno per ciascun Distretto, indicati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo e da due membri di parte aziendale, resterà in carica per tutta la durata dell'accordo e si occuperà della definizione dei vari indicatori:

 

·         Per la quantificazione dell'organico adeguato alle esigenze del servizio

·         Per l'appropriatezza delle richieste che pervengono dall'utenza, in modo da definire meglio gli ambiti e i limiti d’intervento propri del servizio (e quindi il suo dimensionamento), e nello stesso tempo assumere iniziative d’educazione della cittadinanza per un corretto utilizzo dello stesso

·         Per il monitoraggio delle prestazioni aggiuntive

·          Per concordare indicatori e tempi di verifica di qualsiasi eventuale progetto

 

E' principio generale dell'AUSL, per tutti i settori, quello di utilizzare al meglio le risorse esistenti; pertanto si conviene che, per proporre eventuali aumenti d'organico, debbano sussistere precise condizioni, che saranno definite in forma appunto d’indicatori dall'apposita Commissione paritetica Monitoraggio e Verifica partendo dall’analisi dei compiti, delle funzioni,   dei carichi di lavoro del Medico di C.A. e di tutte le attività svolte (visite domiciliari, consigli telefonici e visite ambulatoriali). Tali indicatori dovranno anche valutare, nella realtà della Provincia di Bologna, l'influsso delle numerose iniziative (fiere, convegni, turismo, mostre, manifestazioni culturali, ecc), e delle specifiche caratteristiche della popolazione presente nell’area cittadina (studenti universitari, lavoratori temporaneamente residenti, extracomunitari, case di riposo, ecc.) che determina un notevole aumento della popolazione assistibile priva di scelta del Medico di famiglia.

La commissione rimanderà all’apposito comitato aziendale previsto dall’ACN tutta la materia di pertinenza sindacale ed oggetto di possibile trattativa.

 

 

7. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

 

Si concorda che nell'ambito delle prestazioni aggiuntive, previste dall'ACN, si definiscano quelle che possano essere effettuate dai Medici della CA, al fine di evitare ricoveri impropri, o il ricorso ingiustificato ai servizi di Pronto Soccorso. Sono prese a riferimento le retribuzioni previste dall'ACN nell'allegato D per l'assistenza primaria. Gli strumenti idonei per un'eventuale realizzazione, la scelta delle tipologie da promuovere e gli incentivi costituiscono materia di valutazione da parte della Commissione paritetica Monitoraggio e Verifica.

 A titolo d'esempio si propone la tabella seguente:

 

PRESTAZIONI

ACN

Aumento incentivante

proposto

Prima medicazione

12,32 €

+ 30 %

16,01 €

Sutura di ferita superficiale

3,27 €

+ 400 %

13,09 €

Rimozione di punti di sutura e medicazione

12,32 €

+ 30 %

16,01€

Cateterismo uretrale nell’uomo

9,65 €

+ 40 %

13,52 €

Cateterismo uretrale nella donna

3,59 €

+ 400%

14,35 €

Tamponamento nasale anteriore

5,62 €

+ 300 %

16,87 €

Fleboclisi unica ed urgente

12,32 €

+ 30 %

16,01 €

Iniezione di gamma-globuline o vaccinazione antitetanica

6,16 €

+ 250 %

15,40 €

Iniezione sottocutanea desensibilizzante

9,21 €

+ 40 %

12,90 €

 

Ai fini del pagamento dei compensi il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 d'ogni mese, su apposito modulo, il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente; la liquidazione avverrà entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui sopra (l’AULS s’impegna, anche, a remunerare quelle prestazioni aggiuntive documentate nel periodo precedente al presente accordo dal 01/10/00).

 

Si conviene che, oltre alle prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A dell'allegato D dei DPR n. 270/2000, i medici di CA possono eseguire in caso di necessità, anche senza autorizzazione sanitaria, un’iniezione endovenosa singola, retribuita al corrispettivo della fleboclisi unica urgente. In considerazione del carattere innovativo di tale istituto e vista la mancanza di riferimenti a livello dell'ACN, si concorda in analogia a quanto previsto per l'assistenza primaria, di monitorare le prestazioni aggiuntive svolte dai medici di CA per il periodo di durata del presente accordo, al fine di individuare eventuali criticità rispetto ai tetti mensili e alle indicazioni delle prestazioni medesime.

 

 

8. ASSISTENZA PEDIATRICA (Bambini in età inferiore a 6 anni)

 

Per il futuro, nel caso si voglia sperimentare tale esperienza, si concordano tali azioni:

·         Studio di modalità d’intervento assistenziale per i minori di 6 anni, con possibili ulteriori incentivazioni al fine di migliorare l'assistenza in età pediatrica e la collaborazione con i servizi ospedalieri, per il contenimento del ricorso improprio alle strutture del pronto soccorso pediatrico

·         Adeguamento dell'organico nei periodi di maggiore morbilità dovuto all’epidemia influenzale

 

 

9. COMPENSO AGGIUNTIVO

 

Riconoscimento anche ai Medici Sostituti dell'art. 57 comma 05 (£ 1.713) dall’1 gennaio 2000

 

 

10. ASSICURAZIONE

 

Le Aziende USL sono tenute a fornire al medico di continuità assistenziale l’automezzo di servizio. Qualora l’ASL, per motivi eccezionali o per temporanee indisponibilità, non sia in grado di provvedere e richieda al medico di utilizzare il proprio automezzo, lo stesso deve essere adeguatamente assicurato da parte dell’Azienda.

Anche l'aumento del premio assicurativo dovuto all'incremento della classe di merito del "Bonus-malus", in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo, è rifuso al medico di CA che utilizzi la propria auto per lo svolgimento del servizio di CA, in carenza d’auto fornite dalla AUSL. Al riguardo, il medico dovrà presentare specifica dichiarazione della Compagnia Assicuratrice, con espresso riferimento al sinistro stesso.

 

Le ASL, inoltre, provvedono alla copertura assicurativa contro i danni da responsabilità professionale verso terzi. Ai medici deve essere comunicata opportuna informazione relativamente ai termini ed alle modalità di copertura di detta assicurazione.

 

 

11. REFERENTE

 

E’ riconosciuta come figura e la sua scelta sarà fatta dai Medici Titolari di C. A. i compiti e l'aspetto economico vengono stabiliti in sede di Comitato Aziendale

 

 

12. CERTIFICAZIONI

 

La redazione di certificazioni non obbligatorie, se richieste direttamente dal cittadino, saranno a carico dello stesso secondo tariffe definite in base a parametri ordinistici.

 

 

13. PROGETTI AZIENDALI

 

E’ necessario dare continuità, al domicilio dei pazienti e/o presso le strutture protette, ai programmi d’assistenza domiciliare integrata in stretta collaborazione con le équipe infermieristiche dedicate all’ADI e all’assistenza nelle strutture protette. La necessità assistenziale anche nei periodi festivi e notturni deve essere valutata nel complesso del percorso assistenziale affinché il medico di CA, impegnato nella visita, possa seguire il programma terapeutico nella scheda clinica ed effettuare le prestazioni necessarie.

Considerata la variabilità presente nelle realtà aziendali e distrettuali, le ASL definiranno con accordi aziendali, le modalità organizzative e di verifica del progetto sperimentale, al fine di monitorare gli accessi dei medici di CA e valutare un’attesa riduzione dei ricoveri dei pazienti assistiti in Adi e ospiti nelle residenze.

 

Il medico di CA che partecipa al programma d’assistenza domiciliare e residenziale, per le visite effettuate, è remunerato con un compenso (forfettario o unitario) con un tetto massimo d’anno pari a 900 euro.     

Le modalità di corresponsione dei compensi previsti saranno definite in sede aziendale, unitamente ad opportuni indicatori di verifica dell’attività svolta.

Si concorda che in linea generale siano riconosciute alla CA le stesse condizioni, sui progetti esistenti o futuri, che riguardano la Medicina Generale. Per es. accordo nei confronti della T.A.v.

 

 

14. AMBULATORIO DI PRIMO INTERVENTO

 

Se l’Azienda USL ritiene di dover aprire un ambulatorio di primo intervento (codici bianchi) in locali adiacenti al Pronto Soccorso o in locali adiacenti alle sedi di Continuità Assistenziale, i MCA s’impegnano a prestare il Loro operato in turni a retribuzione oraria di 27 euro e potendo notulare le eventuali prestazioni aggiuntive con la retribuzione pattuita.

 
 
15. MASSIMALE ORARIO

 

         L’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un minimo di 12 ore ed un massimo di 24 ore settimanali (104 mensili) presso la stessa Azienda.

         Le Aziende, alla presenza di particolari esigenze e nell’ottica di un ampliamento di disponibilità e d’utilizzo del medico quale risorsa per una migliore organizzazione e stabilizzazione del sistema, concordano con i medici di CA, un monte orario mensile pari a 120 ore (“plus orario”).In tal caso, tutte le ore prestate fino a 120, sono remunerate con i medesimi importi previsti per le ore fino a 104 e non incidono nell’applicazione delle riduzioni che attengono l’orario d’incarico (massimali di scelta per il medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o la pediatria, incarichi d’attività territoriali programmate, medicina dei servizi, svolgimento d’altre attività compatibili). Ulteriori ore necessarie oltre le 120, sono definite in sede aziendale.

.        A fronte dell'onere derivante dalla maggiore attività di supporto conseguente, le parti convengono che queste ore siano remunerate come quelle di cui al precedente paragrafo 3.

 

 

 16.Sostituzioni ed incarichi provvisori

 

Il medico titolare di incarico di continuità assistenziale può sostituire un medico di assistenza primaria con più di 500 o 649 assistiti ( o un pediatra di libera scelta con più di 266 o 345 assistiti) solo per brevi periodi e comunque per non più di 30 giorni consecutivi.

 

  Per assicurare la copertura dei turni di servizio, per particolari situazioni dovute alla mancanza di medici titolari o assenti, in deroga ai termini previsti dal comma 3, le Aziende USL possono attribuire incarichi provvisori o di sostituzione della durata di sei mesi, rinnovabili dopo un’interruzione di almeno 10 giorni.

 

 

Per le zone a scarsa densità di popolazione in particolare per le zone appenniniche a popolazione sparsa vanno incentivati accordi aziendali con associazioni di medici di medicina generale, che non potranno delegare ad altri medici, e che possono  attuare una totale o parziale integrazione delle attività di  continuità assistenziale soprattutto notturna.

 

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Tutti gli incentivi economici corrisposti ai Medici in forza del presente accordo, sono soggetti alla contribuzione ENPAM secondo la normativa generale prevista dall'ACN.

Bologna

 

AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA                                     FIMMG PROVINCIALE