BOZZA ACCORDO AZIENDALE
AUSL PROVINCIA DI BOLOGNA -
FIMMG PROVINCIALE
MEDICI
DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE (MCA)
L'accordo ha come obiettivo
fondamentale quello di aggiornare l'organizzazione della continuità
assistenziale (CA), creando la base di possibili integrazioni dei diversi
servizi rispetto alle esigenze assistenziali dei cittadini residenti nella
Provincia di Bologna. Dopo l'ultimo accordo collettivo nazionale, la CA fa
parte del programma delle attività distrettuali (art. 14 DPR 270/2000); diventa
pertanto soggetta alla contrattazione tra le parti, e la sua organizzazione è
realizzata a livello distrettuale in coerenza con la programmazione complessiva
aziendale. Nella realtà organizzativa dell'AUSL della Provincia di Bologna, la
CA afferisce al Dipartimento delle Cure Primarie. Ciò facilita la possibilità
di immaginare soluzioni differenziate ed elastiche, adattate ai vari bisogni
del territorio, anche attraverso progetti sperimentali ed innovativi, che
consentano di ottenere livelli d'integrazione professionale diversi, e tali da
favorire la continuità assistenziale sulle 24 ore, pur restando in linea con le
compatibilità economiche di un sistema come il nostro, che deve confrontarsi
con l'utilizzo di risorse limitate.
In tale ottica, le parti concordano
quanto segue.
l. SEDI
L'Azienda garantisce il rispetto
temporale di tutte le competenze che derivano dall'art. 53 del richiamato DPR;
in particolare le sedi del servizio debbono possedere adeguate misure di
sicurezza, e convenienti locali per la sosta dei medici, nonché per i servizi
igienici. Per la realizzazione del servizio devono inoltre essere a
disposizione farmaci e materiali di primo intervento, essere assicurate
adeguate modalità di registrazione vocale delle chiamate, essere prodotti e
distribuiti moduli in triplice copia come previsto dall'ACN (vedi allegato M),
affinché il Medico in servizio possa in sintesi riportare quei dati,
riscontrati nel corso del Suo intervento, che potranno avere valenza medico
legale, e che serviranno a garantire corretti rapporti con il Medico di Fiducia
ed eventualmente con le altre strutture sanitarie (art. 54).
L'ACN, consente di definire e
concordare a livello locale prestazioni realizzabili come ambulatoriali, ed iniziative per il contenimento
dei ricorsi impropri ai servizi d'urgenza ed emergenza e per l'integrazione
territoriale.
2. FORMAZIONE OBBLIGATORIA
In rapporto alla molteplicità
d’iniziative possibili, le parti concordano nel dedicare una specifica
attenzione alla definizione di un PERCORSO
FORMATIVO ANNUALE funzionale alle diverse esigenze del servizio, basato sull'analisi dei bisogni realizzata
presso i Medici Titolari.
Il suddetto CORSO FORMATIVO ANNUALE, sarà della durata di 40
(quaranta) ore annuali (di cui il 25% rivolto alla pediatria) da suddividere
per almeno otto corsi teorici e/o pratici; formazione cui è riconosciuto
l'accreditamento dei crediti formativi (ECM). Al Medico di C. A. partecipante
sarà corrisposto il "compenso orario", così come previsto nei commi
da 1 a 8 dell'articolo 57 dell'ACN. La copertura economica di tutte le spese
legate all'organizzazione e produzione dei corsi (ad esempio: sede, strumenti
didattici, convocazione, retribuzione dei docenti, ecc.) è sostenuta
dall’Azienda USL, che s'impegna a trovare apposite risorse. Si ritiene che la
proposta formativa possa essere offerta in forma facoltativa ai medici non
titolari.
Si conviene che per l'elaborazione
del programma formativo sia definita un'apposita commissione paritetica,
composta da due membri di parte medica (uno per ciascun distretto) indicati
dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, e da due membri di
parte aziendale. La Commissione resterà in carica per tutta la durata
dell'accordo.
3. INDENNITA' SUPERFESTIVI
Le ore d'attività svolte, nei giorni e negli orari sotto
riportati, saranno remunerati con un compenso maggiorato di 12 € lordi/ora (con
retroattività al 01.01.2002).
|
01 gennaio |
Ore 08-20 |
|
01 novembre |
Ore 08-20 |
|
06 gennaio |
Ore 08-20 |
|
08 dicembre |
Ore 08-20 |
|
Pasqua |
Ore 08-20/20-08 |
|
24 dicembre |
Ore 08-20/20-08 |
|
Pasquetta |
Ore 08-20 |
|
25 dicembre |
Ore 08-20/20-08 |
|
25 aprile |
Ore 08-20 |
|
26 dicembre |
Ore 08-20 |
|
01 maggio |
Ore 08-20 |
|
31 dicembre |
Ore 08-20/20-08 |
|
15 agosto |
Ore 08-20 |
|
Festa del Patrono |
Ore 08-20 |
I MCA, s’impegnano, a garantire la presenza degli stessi in
questi turni.
4. ANTICIPAZIONE ATTIVITA’ AL SABATO (DALLE ORE 8 ALLE ORE 10)
Secondo quanto previsto dall'accordo
aziendale per l'assistenza primaria, il servizio di CA è anticipato alle ore 8
del sabato al fine di favorire la partecipazione alla formazione dei Medici di
Medicina Generale. A fronte, dell'onere derivante dalla maggiore attività di
supporto, conseguente all'aumento delle certificazioni di malattia e alla
ricettazione per dimissioni non programmate, le parti convengono che queste due
ore, siano remunerate come quelle di cui al precedente paragrafo 3. Analoga
maggiorazione è prevista per le eventuali ore aggiuntive del giorno prefestivo
(con retroattività da quando si è avuta l’anticipazione oraria).
5. INDENNITA' PER I MEDICI REPERIBIILI
Le parti concordano di corrispondere,
per la reperibilità così come prevista dall'AAR, un compenso forfetario di 18
euro a turno ad ogni Medico Reperibile, così da garantire le esigenze di
copertura del servizio.
6. COMMISSIONE
PARITETICA MONITORAGGIO E VERIFICA (CPMV) ADEGUAMENTO ORGANICO
La CPMV, composta
da almeno due membri di parte medica, uno per ciascun Distretto, indicati dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo e da due membri di parte
aziendale, resterà in carica per tutta la durata dell'accordo e si occuperà
della definizione dei vari indicatori:
·
Per la
quantificazione dell'organico adeguato alle esigenze del servizio
·
Per
l'appropriatezza delle richieste che pervengono dall'utenza, in modo da
definire meglio gli ambiti e i limiti d’intervento propri del servizio (e
quindi il suo dimensionamento), e nello stesso tempo assumere iniziative
d’educazione della cittadinanza per un corretto utilizzo dello stesso
·
Per il
monitoraggio delle prestazioni aggiuntive
·
Per concordare indicatori e tempi di verifica
di qualsiasi eventuale progetto
E' principio generale dell'AUSL, per
tutti i settori, quello di utilizzare al meglio le risorse esistenti; pertanto
si conviene che, per proporre eventuali aumenti d'organico, debbano sussistere
precise condizioni, che saranno definite in forma appunto d’indicatori
dall'apposita Commissione paritetica
Monitoraggio e Verifica partendo
dall’analisi dei compiti, delle funzioni, dei carichi di lavoro del Medico di C.A. e di tutte le attività
svolte (visite domiciliari, consigli telefonici e visite ambulatoriali). Tali
indicatori dovranno anche valutare, nella realtà della Provincia di Bologna,
l'influsso delle numerose iniziative (fiere, convegni, turismo, mostre,
manifestazioni culturali, ecc), e delle specifiche caratteristiche della
popolazione presente nell’area cittadina (studenti universitari, lavoratori
temporaneamente residenti, extracomunitari, case di riposo, ecc.) che determina
un notevole aumento della popolazione assistibile priva di scelta del Medico di
famiglia.
La
commissione rimanderà all’apposito comitato aziendale previsto dall’ACN tutta
la materia di pertinenza sindacale ed oggetto di possibile trattativa.
7. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Si concorda che nell'ambito delle prestazioni aggiuntive,
previste dall'ACN, si definiscano quelle che possano essere effettuate dai
Medici della CA, al fine di evitare ricoveri impropri, o il ricorso
ingiustificato ai servizi di Pronto Soccorso. Sono prese a riferimento le
retribuzioni previste dall'ACN nell'allegato D per l'assistenza primaria. Gli strumenti
idonei per un'eventuale realizzazione, la scelta delle tipologie da promuovere
e gli incentivi costituiscono materia di valutazione da parte della Commissione
paritetica Monitoraggio e Verifica.
A titolo d'esempio si
propone la tabella seguente:
|
PRESTAZIONI |
ACN
|
Aumento incentivante
|
proposto
|
|
Prima medicazione |
12,32 € |
+ 30 % |
16,01 € |
|
Sutura di ferita superficiale |
3,27 € |
+ 400 % |
13,09 € |
|
Rimozione di punti di sutura e medicazione |
12,32 € |
+ 30 % |
16,01€ |
Cateterismo uretrale nell’uomo
|
9,65 € |
+ 40 % |
13,52 € |
|
Cateterismo uretrale nella donna |
3,59 € |
+ 400% |
14,35 € |
|
Tamponamento nasale anteriore |
5,62 € |
+ 300 % |
16,87 € |
|
Fleboclisi unica ed urgente |
12,32 € |
+ 30 % |
16,01 € |
Iniezione di gamma-globuline o
vaccinazione antitetanica
|
6,16 € |
+ 250 % |
15,40 € |
|
Iniezione sottocutanea desensibilizzante |
9,21 € |
+ 40 % |
12,90 € |
Ai fini del pagamento dei compensi il
medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 d'ogni mese, su apposito modulo,
il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente; la
liquidazione avverrà entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della
distinta di cui sopra (l’AULS s’impegna, anche, a remunerare quelle prestazioni
aggiuntive documentate nel periodo precedente al presente accordo dal
01/10/00).
Si conviene che, oltre alle
prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A dell'allegato D dei DPR n.
270/2000, i medici di CA possono eseguire in caso di necessità, anche senza autorizzazione sanitaria, un’iniezione
endovenosa singola, retribuita al corrispettivo della fleboclisi unica
urgente. In considerazione del carattere innovativo di tale istituto e vista la
mancanza di riferimenti a livello dell'ACN, si concorda in analogia a quanto
previsto per l'assistenza primaria, di monitorare le prestazioni aggiuntive
svolte dai medici di CA per il periodo di durata del presente accordo, al fine di
individuare eventuali criticità rispetto ai tetti mensili e alle indicazioni
delle prestazioni medesime.
8. ASSISTENZA PEDIATRICA (Bambini in età inferiore a 6 anni)
Per il futuro, nel caso si voglia
sperimentare tale esperienza, si concordano tali azioni:
·
Studio di
modalità d’intervento assistenziale per i minori di 6 anni, con possibili
ulteriori incentivazioni al fine di migliorare l'assistenza in età pediatrica e
la collaborazione con i servizi ospedalieri, per il contenimento del ricorso
improprio alle strutture del pronto soccorso pediatrico
·
Adeguamento
dell'organico nei periodi di maggiore morbilità dovuto all’epidemia influenzale
9. COMPENSO AGGIUNTIVO
Riconoscimento
anche ai Medici Sostituti dell'art. 57 comma 05 (£ 1.713) dall’1 gennaio 2000
10. ASSICURAZIONE
Le Aziende USL sono tenute a fornire al medico di continuità
assistenziale l’automezzo di servizio. Qualora l’ASL, per motivi eccezionali o
per temporanee indisponibilità, non sia in grado di provvedere e richieda al
medico di utilizzare il proprio automezzo, lo stesso deve essere adeguatamente
assicurato da parte dell’Azienda.
Anche l'aumento del premio
assicurativo dovuto all'incremento della classe di merito del
"Bonus-malus", in caso di sinistro provocato dal conducente del
veicolo, è rifuso al medico di CA che utilizzi la propria auto per lo
svolgimento del servizio di CA, in carenza d’auto fornite dalla AUSL. Al
riguardo, il medico dovrà presentare specifica dichiarazione della Compagnia
Assicuratrice, con espresso riferimento al sinistro stesso.
Le ASL, inoltre,
provvedono alla copertura assicurativa contro i danni da responsabilità
professionale verso terzi. Ai medici deve essere comunicata opportuna
informazione relativamente ai termini ed alle modalità di copertura di detta
assicurazione.
11. REFERENTE
E’ riconosciuta come figura e la sua
scelta sarà fatta dai Medici Titolari di C. A. i compiti e l'aspetto economico
vengono stabiliti in sede di Comitato Aziendale
La redazione di certificazioni non obbligatorie, se richieste direttamente
dal cittadino, saranno a carico dello stesso secondo tariffe definite in base a
parametri ordinistici.
E’ necessario dare continuità, al domicilio dei pazienti e/o
presso le strutture protette, ai programmi d’assistenza domiciliare integrata
in stretta collaborazione con le équipe infermieristiche dedicate all’ADI e
all’assistenza nelle strutture protette. La necessità assistenziale anche nei
periodi festivi e notturni deve essere valutata nel complesso del percorso
assistenziale affinché il medico di CA, impegnato nella visita, possa seguire
il programma terapeutico nella scheda clinica ed effettuare le prestazioni
necessarie.
Considerata la variabilità presente nelle realtà aziendali e
distrettuali, le ASL definiranno con accordi aziendali, le modalità
organizzative e di verifica del progetto sperimentale, al fine di monitorare
gli accessi dei medici di CA e valutare un’attesa riduzione dei ricoveri dei
pazienti assistiti in Adi e ospiti nelle residenze.
Il medico di CA
che partecipa al programma d’assistenza domiciliare e residenziale, per le
visite effettuate, è remunerato con un compenso (forfettario o unitario) con un
tetto massimo d’anno pari a 900 euro.
Le modalità di
corresponsione dei compensi previsti saranno definite in sede aziendale,
unitamente ad opportuni indicatori di verifica dell’attività svolta.
Si concorda che in
linea generale siano riconosciute alla CA le stesse condizioni, sui progetti
esistenti o futuri, che riguardano la Medicina Generale. Per es. accordo nei
confronti della T.A.v.
Se l’Azienda USL ritiene di dover
aprire un ambulatorio di primo intervento (codici bianchi) in locali adiacenti
al Pronto Soccorso o in locali adiacenti alle sedi di Continuità Assistenziale,
i MCA s’impegnano a prestare il Loro operato in turni a retribuzione oraria di
27 euro e potendo notulare le eventuali prestazioni aggiuntive con la
retribuzione pattuita.
L’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale
avviene per un minimo di 12 ore ed un massimo di 24 ore settimanali (104
mensili) presso la stessa Azienda.
Le
Aziende, alla presenza di particolari esigenze e nell’ottica di un ampliamento
di disponibilità e d’utilizzo del medico quale risorsa per una migliore
organizzazione e stabilizzazione del sistema, concordano con i medici di CA, un
monte orario mensile pari a 120 ore (“plus orario”).In tal caso, tutte le ore
prestate fino a 120, sono remunerate con i medesimi importi previsti per le ore
fino a 104 e non incidono nell’applicazione delle riduzioni che attengono
l’orario d’incarico (massimali di scelta per il medico incaricato a tempo
indeterminato per la medicina generale o la pediatria, incarichi d’attività
territoriali programmate, medicina dei servizi, svolgimento d’altre attività
compatibili). Ulteriori ore necessarie oltre le 120, sono definite in sede
aziendale.
. A fronte dell'onere derivante dalla maggiore attività di
supporto conseguente, le parti convengono che queste ore siano remunerate come
quelle di cui al precedente paragrafo 3.
16.Sostituzioni ed incarichi provvisori
Il medico titolare
di incarico di continuità assistenziale può sostituire un medico di assistenza
primaria con più di 500 o 649 assistiti ( o un pediatra di libera scelta con
più di 266 o 345 assistiti) solo per brevi periodi e comunque per non più di 30
giorni consecutivi.
Per
assicurare la copertura dei turni di servizio, per particolari situazioni
dovute alla mancanza di medici titolari o assenti, in deroga ai termini
previsti dal comma 3, le Aziende USL possono attribuire incarichi provvisori o
di sostituzione della durata di sei mesi, rinnovabili dopo un’interruzione di
almeno 10 giorni.
Per le zone a
scarsa densità di popolazione in particolare per le zone appenniniche a
popolazione sparsa vanno incentivati accordi aziendali con associazioni di
medici di medicina generale, che non potranno delegare ad altri medici, e che
possono attuare una totale o parziale
integrazione delle attività di continuità
assistenziale soprattutto notturna.
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Tutti gli incentivi economici
corrisposti ai Medici in forza del presente accordo, sono soggetti alla
contribuzione ENPAM secondo la normativa generale prevista dall'ACN.
Bologna