Approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2003

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2003

ARTICOLO 1 - Inosservanza di doveri in materia sanitaria

1. L'autorità amministrativa competente, salvo che il fatto non costituisca reato, commina sulla base anche della sola colpa grave una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a 50.000 euro e non superiore nel massimo a un ammontare pari a 20 volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa dai professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, effettuano prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche non pertinenti per tipologia o quantità con la patologia di riferimento, ovvero in violazione di norme di legge o di regolamento richiedono rimborsi inappropriati, determinano ingiustificati ricoveri ospedalieri o assumono impegni contrattuali e obbligazioni cagionando danno alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere. Nei casi previsti dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta. È inoltre disposta la confisca amministrativa dei beni e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo salvo che appartengano a persona estranea alla violazione.

2. Con regolamento del ministro della Salute, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici gestionali competenti all'irrogazione delle sanzioni nonché le concrete modalità di accertamento delle violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici. Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti dell'80% alle Regioni nel cui territorio è stato commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla riduzione delle liste d'attesa.

3. Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza, che, valutati gli atti, può disporre la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.

ARTICOLO 2 - Modifiche al regio decreto n. 1265/34 e al decreto legislativo n. 541/92

1. Il quinto comma dell'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.».

2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 sulla pubblicità presso gli operatori sanitari comporta la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificate dal comma 1.

ARTICOLO 3 - Modifiche all'articolo 640 del Codice penale

1. All'articolo 640 del Codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «se il fatto è commesso da professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche a danno del Servizio sanitario nazionale la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente Ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile».

ARTICOLO 4 - Attività ispettive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro della Funzione pubblica e il ministro dell'Economia e delle finanze, è individuato presso il ministero della Salute, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un corpo di specialisti appartenenti ai ruoli del ministero della Salute che, anche su segnalazione delle Regioni, possono coadiuvare i Carabinieri del comando Carabinieri per la Sanità per lo svolgimento dell'attività di controlli finalizzato al rispetto dei livelli essenziali di assistenza e il Corpo della Guardia di Finanza per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno del Servizio sanitario nazionale, inclusa la corretta rappresentazione dei Drg (Diagnosis related groups) alle Regioni da parte degli ospedali pubblici, accreditati o comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO 5 - Norme procedimentali in materia disciplinare

1. Entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini e i collegi professionali sanitari provvedono alla modifica dei regolamenti stabilendo che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata del procedimento disciplinare non può superare i giorni 60.

ARTICOLO 6 - Sanzioni per la violazione del divieto di fumo

1. All'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dal comma 20, dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «da euro 25 a euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 500»;
b) al comma 2, le parole «da euro 200 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 3.000».