Servizio Distretti Sanitari
Bologna 12 Gennaio 2001
Prot. n. 1526/BAS
Indicazioni per l'adeguamento economico di alcuni istituti contrattuali in applicazione degli accordi nazionali per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta.
DPR 270/2000 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Entro il mese di gennaio 2001 sarà predisposto apposito cedolino per gli arretrati 2000 delle quote capitarie corrispondenti a quelle già definite per il 1999: voci Al punto 1 (onorario), A2 (compenso aggiuntivo), A3 (concorso spese) e B1 (piena disponibilità), di cui all'art. 45.
Alle competenze corrisposte con il cedolino del mese di gennaio saranno aggregati anche alcuni arretrati di seguito indicati.
Nel cedolino di gennaio saranno ricomprese:
1. le competenze del mese delle quote di compenso aggiuntivo anche ai medici che non le percepivano, in quanti titolari di doppio incarico compatibile o di trattamento pensionistico.
Resta inteso che tali versamenti sono suscettibili di conguaglio (positivo o negativo) in relazione alle verifiche che le Aziende sono impegnate ad effettuare, con particolare riferimento al tetto massimo degli importi erogabili e corrispondente a quanto percepito da medico con 1500 assistiti in carico, o corrispondente a 38 ore settimanali nei doppi incarichi a rapporto orario;
2. la voce Al punto 3 (compenso capitario annuo di £ 2.800) e gli arretrati per l'anno 2000.
Tale voce di compenso é il riconoscimento dell'assunzione obbligatoria di nuovi compiti di cui all'art.31, comma 3 e, pertanto, l'eventuale inosservanza o rifiuto da parte del medico, costituisce inadempienza contrattuale e come tale sanzionabile.
Con riferimento al punto 1 del comma 3 dell'art.31, si precisa che nella Regione EmiliaRomagna, la materia delle equipes territoriali è già normata dal Piano sanitario regionale e dai relativi documenti attuativi, attraverso l'istituzione dei Nuclei di cure primarie. Le ASL sono pertanto impegnate, laddove non siano già state realizzate, ad attivare le previste azioni di coinvolgimento e formazione dei medici per l'attuazione della nuova forma organizzativa;
3. le voci di compenso B1 (indennità di collaborazione informatica) e B4 (indennità di collaboratore di studio medico) ai medici che già percepiscono queste indennità nell'ambito dei tetti definiti dal DAR 484/96, quali arretrati per il 1999 e il 2000 fino al mese di settembre.
Per la voce B3 sarà erogato il 2,3% della quota percepita nell'anno 1999 (vale a die 2,3% di 100.000 o di 80.000 o altra quota percepita), mentre saranno adeguate a £.103.750 mensili le quote di indennità già percepite da gennaio a tutto settembre 2000 (indipendentemente dal compenso concordato in sede locale).
Per la voce B4 saranno corrisposte £.55 per assistito per l'anno 1999, e £.5.000 per assistito in carico fino al massimale per l'anno 2000, detratte le quote già incassate (da gennaio a settembre).
A partire dal mese di ottobre 2000 si dovrà procedere alla ridefinizione degli aventi diritto, sulla base delle autocertificazioni di cui agli allegati modelli.
I mesi da ottobre 2000 e fino alla data di ridefinizione delle liste degli aventi diritto restano compensati con la quota determinata ai sensi del DPR 484 e saranno rivalutati successivamente.
4. la voce C1 2 (ADl): saranno adeguati a £. 35.800 gli accessi effettuati nell'anno 1999 e a £.
36.600 quelli effettuati nell'anno 2000.
Per quanto riguarda le ADP si provvederà successivamente, in relazione alla necessità di adeguare i tetti di riferimento.
5. il compenso minimo di associazione ( £.5000) per i medici che svolgono medicina di gruppo, a partire dal mese di gennaio 2001. Si intende, in tal modo, fornire una risposta per questa forma associativa che era già strutturata dal DPR 484/96, senza precostituire soluzioni definitive poiché tutte le forme associative sono sottoposte a verifica rispetto alla sussistenza dei requisiti previsti dal DPR 270/00, agli accordi aziendali ed al parere del Comitato regionale di cui all'art-12.
Il compenso a regime, come pure gli arretrati, saranno conguagliati successivamente, a verifica conclusa.
I modelli di autocertificazione allegati, dovranno essere compilati dai medici e restituiti alla propria Azienda. Questa, effettuate le opportune verifiche, invierà alla Regione Emilia-Romagna, entro il 20 febbraio 2001, i nominativi dei medici aventi diritto (70% delle prescrizioni in via informatica per la prima indennità; secondo l'ordine di graduatoria definita con anzianità di contratto di collaboratore di studio e per almeno 10 ore settimanali, per la seconda indennità) e comprensivo dei medici che già le percepiscono ed hanno mantenuto il diritto.
Si allega anche il modello relativo all'autocertificazione per l'utilizzo di personale infermieristico, al fine di valutare e quantificare questo nuovo istituto, senza, per il momento, prevedere l'erogazione del compenso.
Relativamente alle voci di compenso A1.2 e A1.4 (assistiti in carico rispettivamente con più di 75 anni e con meno di 14) si provvederà nei mesi successivi, stante la necessità di adeguare gli archivi e le routines di calcolo.
Per le vaccinazioni antinfluenzali, la tariffa prevista dal nomenclatore è ridotta del 50% per le vaccinazioni effettuate a pazienti che abbiano compiuto il 75° anno di età, a partire dalla campagna antinfluenzale 2000-2001. A chiusura di tale campagna, le Aziende dovranno inviare i resoconti delle vaccinazioni effettuate distinguendo con la causale B05 quelle a favore degli ultra settantacinquenni, al fine di assegnare loro la tariffa ridotta.
Si precisa inoltre che è di prossima pubblicazione un accordo integrativo al DPR 272/00 relativo ai medici pediatri di libera scelta che, all'art.42, terzo comma, porta la seguente precisazione:
" la decorrenza da attribuire alle nuove percentuali relative all' Enpam e all'assicurazione è la data di entrata in vigore dell'accordo collettivo nazionale".
In relazione a queste indicazioni le nuove aliquote saranno applicate soltanto sui differenziali di imponibile relativamente agli arretrati 1999 e 2000.
Per guanto assimilabile le aziende definiranno i compensi per i medici della continuità assistenziale.
Si intende, inoltre, fornire alcune precisazioni relativamente agli istituti che riguardano il massimale di scelte.
Per tutti i medici il massimale di scelte è 1500, essendo revocata la possibilità di un massimale superiore (art.25, comma 2), salve le eventuali deroghe ai sensi del medesimo articolo, comma 3.
I medici che, ai sensi del DPR 13 agosto 1981, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1800 scelte devono rientrare mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte e fino al raggiungimento del massimale a 1500, oltre le 75 scelte previste in deroga. La sospensione delle scelte vale soltanto per tali medici che, alla data del 2 ottobre 2000, avevano un carico di scelte superiore a 1575. Per i medici al di sotto di tale carico, si intende che il massimale attuale è di 1500 (più le deroghe previste dalla convenzione) e che non si devono prevedere compensazioni economiche. Le revoche, tranne le ricusazioni volontarie del medico (da identificarsi con record 5 e causale 40), sono compensate con una quota annuale di £.32.000 ciascuna (comprensive delle quote ENPAM. Tali compensazioni saranno effettuate a fronte di modificazioni di fonte comunale o sanitaria con le causali di revoca 12, 31, 98 e 99.
Nel periodo di sospensione delle scelte sono consentite soltanto :
- l'acquisizione di nuova scelta di familiare (figlio, coniuge, convivente facenti parte anagraficamente del medesimo nucleo familiare)
- l'acquisizione di nuova scelta di anziano non autosufficiente stabilmente ospitato in casa protetta, esclusi i casi in cui l'anziano opti per mantenere il proprio medico.
Tali nuove scelte effettuate dal mese di ottobre 2000 non danno diritto ad alcun rimborso in caso di revoca.
La sospensione dell'attribuzione di nuove scelte termina con il raggiungimento di un numero di scelte inferiore al 575 e termina anche la compensazione economica delle revoche. '
Per quanto previsto dall'art.25, comma 8, si rileva che la legge n.296/93 non prevede limitazioni di massimale per i medici che operano nelle carceri, tenuto conto che in ogni caso non deve esserci pregiudizio allo svolgimento dell'assistenza. '
Relativamente al comma 9, si precisa che nel limite del 5% delle deroghe acquisibili è ricompresa anche la tolleranza del 2% già prevista dagli accordi regionali vigenti e che rimane in vigore (fino ad eventuali nuove intese) a fronte di possibili ritardi nell'aggiornamento degli archivi degli assistiti.
In ogni caso oltre le 1575 scelte non è riconosciuto alcun compenso economico.