Assessorato alla Sanità
L'Assessore
Prot.n. ASS/SAS/O2/44241 Bologna,
13 novembre 2002
ADP/ACF
Ai Sindaci dei Comuni della Regione
Emilia-Romagna
Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende-USL e Ospedaliere della
Regione Emilia-Romagna
Circolare n. 20
Al Commissario Straordinario
Al Direttore Sanitario
degli Istituti Ortopedici Rizzoli di
Bologna
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Dipartimenti delle Cure Primarie
delle Aziende-USL della Regione Emilia-Romagna
e, p.c. Ai Presidenti degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri
Ai Sindacati Medici dei Medici di Medicina
Generale
LORO SEDI
OGGETTO: Certificazione ai sensi dell'art. 19,
comma 4, del DP.R. 285190 al fine dell'autorizzazione alla cremazione.
Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" prevede, all'art.
79, quarto comma, che l'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere
"non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato
in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma
autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto
di morte dovuta a reato".
Poiché nella maggioranza dei casi tale
adempimento viene espletato dai Medici di Medicina Generale, i quali devono
recarsi per l'autentica della firma presso i Dipartimenti di Sanità Pubblica
per ottemperare a tale disposizione, si ritiene opportuno fornire le seguenti
indicazioni al fine di snellire al massimo la procedura in argomento e limitare
i disagi segnalati dai familiari della persona deceduta e dai medici curanti,
senza inficiare le garanzie sostanziali e gli aspetti formali previsti dalla
normativa vigente.
La disposizione sopra citata, alla luce
del complessivo contesto organizzativo e istituzionale, è interpretabile nel
senso che il certificato in oggetto, stilato dai medici necroscopi nominati
dall'Azienda U.S.L. e noti ai Settori di Polizia Mortuaria dei Comuni, non
richiede l'autentica della firma per ogni singolo caso. E' peraltro necessario
che l'elenco dei medici necroscopi operanti in ciascuna Azienda Sanitaria sia
trasmesso dal Direttore Sanitario della stessa a tutti i Comuni dell'ambito
territoriale di competenza; tale elenco andrà corredato dalle firme in
originale per consentire eventuali riscontri che si rendessero necessari. In
tale caso, la redazione del certificato per l'autorizzazione alla cremazione da
parte del medico necroscopo avverrà contestualmente al rilascio della
certificazione di accertamento della realtà della morte (ex art. 4 del D.P.R.
285/90), sulla scorta di un certificato del medico curante, stilato a corredo
della scheda di denuncia delle cause di morte (modello ISTAT), nel quale siano
ribadite le cause del decesso e sia escluso il sospetto che la morte sia dovuta
a reato.
Da tempo le tematiche connesse
all'applicazione del vigente regolamento di polizia mortuarìa, in alcuni casi
obsoleto e difficilmente applicabile, sono state poste all'attenzione del
Ministero competente e poi alla Conferenza Stato Regioni, ma non hanno esitato
in alcun provvedimento di modifica normativa. La modifica costituzionale,
introdotta nel 2001 con il nuovo Titolo V, ha aperto importanti spazi normativi
regolamentari alle Regioni, le quali hanno convenuto di procedere a seguito di
un atto di indirizzo concordato in sede nazionale, che attualmente è allo
studio a livello tecnico, che dovrà definire la distribuzione delle competenze,
evidenziando quelle che dovrebbero rientrare nella legislazione dello Stato e
quelle per cui la regolamentazione dovrebbe essere regionale. In particolare è
orientamento condiviso che la denuncia delle cause di morte e l'accertamento
dei decessi possano rientrare nella regolamentazione regionale, fatta salva
l'eventuale modifica dei contenuti della scheda ISTAT.
Sulla base delle indicazioni più sopra
esplicitate, le Aziende U.S.L., nelle more della approvazione della nuova
normativa in materia, potranno affrontare il problema sopra descritto affidando
le certificazioni in argomento ai Medici necroscopi, i quali potranno contare
sulla collaborazione del medico curante non solo attraverso la apposita
certificazione sopra richiamata, rilasciata all'atto della compilazione della
scheda ISTAT, ma anche attraverso la disponibilità a fornire ogni informazione
o approfondimento ritenuto opportuno.
Si invitano le Aziende U.S.L. a dare
applicazione a quanto sopra prospettato, riferendo a questo Assessorato circa
le misure adottate.
Giovanni
Bissoni