Prot.ASS/AFR/20458
del
20.5.2004
- Ai Direttori Generali
- Ai Direttori dei Dipartimenti
Cure
Primarie
- Ai Direttori dei Distretti
delle Aziende USL della
Regione
Emilia-Romagna
Loro
Sedi
OGGETTO: Indicazioni per una
omogenea applicazione dell’art.28 ex DPR 270/00 “Revoche
d’ufficio”.
Nell'ambito delle procedure avviate con le Aziende per il continuo
aggiornamento delle anagrafi degli assistiti ed il superamento delle anomalie
riscontrate, è stata valutata l'opportunità di una regolamentazione
dell'applicazione dell'art.28 del DPR 270/2000, finalizzata, da un lato, a
ridurre le situazioni che possono determinare disallineamento degli archivi e disomogeneità nelle
procedure di aggiornamento e, dall'altro, a definire
modalità per il recupero di quote erogate e non dovute e/o da
erogare.
Le indicazioni che seguono sono state concordate con le Organizzazioni
Sindacali.
Comma
1
La
riattribuzione automatica al medico delle scelte di
cittadini temporaneamente sospesi dagli elenchi è effettuata alla scadenza del
periodo di sospensione, salvo esplicita richiesta di
proroga formulata dal cittadino.
Comma
3
Fermo
restando che, in caso di morte dell’assistito, la revoca della scelta ed i suoi
effetti economici hanno effetto dal giorno del decesso,
nel caso in cui l’Azienda comunichi tardivamente al medico il decesso
dell’assistito, oltre i 12 mesi previsti in convenzione, al medico che risultava
al massimale di scelte (1500) alla data del decesso, è possibile
riconoscere, da
parte dell’Azienda, una percentuale in diminuzione nelle trattenute di quote
capitarie già pagate, a titolo di indennizzo per le
possibili mancate nuove scelte, proporzionale al tempo trascorso superiore all’anno di
comunicazione e, in ogni caso, non superiore al 50% di quanto dovuto dal
medico.
Comma
4
-
In
caso di trasferimento di residenza ad altra Azienda, anche in ambito regionale,
la decorrenza degli effetti economici della cancellazione è la data di emigrazione, sulla base dell’aggiornamento dell’anagrafe
comunale, o la data della nuova scelta se precedente l’aggiornamento comunale,
comunicata dall’Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova
scelta;
-
In caso di
trasferimento di residenza in Comuni diversi dello
stesso Distretto non si procede a cancellazione d’ufficio;
-
In
caso di trasferimento in un Comune fuori Distretto o in un Comune di altra Azienda, purchè limitrofi
a quello di provenienza e ricompresi nel territorio
regionale, l’assistito può rimanere iscritto nell’elenco del MMG di provenienza,
in presenza di una sua esplicita richiesta e di accettazione da parte del
medico, con riattribuzione della scelta ex tunc;
-
In
caso di trasferimento temporaneo ("domicilio sanitario")superiore a 3 mesi e
fino ad un anno, in applicazione dell’accordo fra Governo e Regioni in materia
di iscrizione temporanea siglato l’8.5.2003 (G.U. n.121
del 27.5.03), si conviene che l’iscrizione temporanea nella nuova Azienda, per
motivi di salute debitamente certificati, abbia comunque durata di un anno, con
relativa decorrenza degli effetti economici dalla data di iscrizione e previo
accertamento dell’avvenuta cancellazione dagli elenchi dell’Azienda di
residenza. I compensi sono oggetto di mobilità
sanitaria.
Commi
6-9
Ai
fini degli effetti economici relativi alle revoche d’ufficio, fermo restando
l’obbligo di preventiva comunicazione motivata (causa e decorrenza) da parte
dell’Azienda, con indicazione dell’importo dovuto e dei nominativi dei pazienti oggetto di revoca, il recupero delle
somme dovute può avvenire:
a)
d'ufficio,
in unica soluzione, per importi fino a 150 euro;
b)
per
importi superiori occorre
concordare con il medico le modalità di recupero. In caso di rateizzazione la rata mensile, fatte salve diverse intese fra le parti, non
può essere superiore al 20% dei compensi corrisposti nello stesso mese al medico
a titolo di onorario professionale (art.45 lettera A1,comma
1).
Distinti
saluti.
Responsabile del Servizio
(Cristina Malvi)