CERTIFICAZIONE DI MALATTIA INPS

La certificazione per la concessione dell’indennità economica di malattia in favore dei lavoratori dipendenti di cui alla legge 22/80,può essere rilasciata anche su modulari diversi da quelli standard e da medici diversi da quello di libera scelta, che hanno prestato assistenza per motivi di urgenza o per specifiche esigenze connesse alla patologia sofferta.

In tale ottica, confermata peraltro dall’INPS con la circolare n°99 del 13 maggio 1996, sono da considerarsi validi anche i certificati rilasciati dalle strutture Ospedaliere (Pronto Soccorso, Dimissione dai reparti di ricovero, Prestazioni ambulatoriali) o dai servizi territoriali, ivi compresi quelli di libero accesso (Salute Mentale, Ostetricia e ginecologia, ecc.)

I requisiti sostanziali richiesti per la validità della certificazione, nel caso in cui essi siano rilasciati su modulari diversi da quello standard, sono:

  1. Intestazione (struttura o medico certificatore)
  2. Nominativo del lavoratore
  3. Diagnosi
  4. Prognosi espressa in giorni (intesa come periodo di incapacità al lavoro)
  5. Data
  6. Timbro e firma, o comunque firma leggibile del medico certificatore

La circolare Inps precisa inoltre:

  1. Per i certificati rilasciati su moduli non standard, al datore di lavoro può essere inoltrata la fotocopia dell'originale (in tal caso sarà cura del lavoratore cancellare la diagnosi)
  2. In caso di certificazione incompleta, ivi compresa una prognosi non definita, la necessaria regolarizzazione deve essere operata, tramite il lavoratore, sempre dal medico redattore, al quale va sempre ricondotta la responsabilità dell’atto certificatorio.