COMPENSO AGGIUNTIVO PER I TITOLARI DI DOPPIO INCARICO
La Segreteria Regionale ha chiesto chiarimenti in Assessorato sul problema del limite al trattamento di maggior favore, (massimale) per i titolari di doppio incarico compatibile nell'ambito del S.S.N. (M.G., C.A., Servizi).
Non si tratta di una decisione autonoma e risparmiosa dell'Assessorato, ma di un'applicazione delle indicazioni formulate in specifica circolare dal competente Ministero del Tesoro, in risposta a specifico quesito posto dall’ASL n.% di C.mmare di Stabia- prot. 0040842 del 3.5.2000 a firma del Ragioniere Generale dello Stato Monorchio - Oggetto Modalità di erogazione delle quote di compenso aggiuntivo ai sanitari titolari di doppio incarico compatibile in convenzione con iil Servizio sanitario nazionale).
Nella predetta circolare il Ragioniere generale dello Stato, per quanto riguarda i medici titolari di doppio incarico compatibile in convenzione con Il Servizio sanitario nazionale precisa:"...Gli accordi convenzionali…dovendo uniformarsi in sede di rinnovo, alla disposizione normativa. dell'articolo 8 lettera h del d.l.vo 502/92 e successive modificazioni, ...hanno di fatto introdotto delle innovazioni nella struttura della retribuzione dei sanitari convenzionati ed, in particolare, trasformato il compenso per variazione del costo della vita in compenso aggiuntivo, salvo che per i criteri di calcolo, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al punto F) dell'art. 41 del DPR 314/90.
Pertanto .. a partire dal 1 gennaio 1995, la corresponsione del compenso aggiuntivo ai medici titolari di doppio incarico compatibile, compete per ogni rapporto convenzionale che, in caso di cumulo, è comunque soggetto al vincolo di limitazione oraria, ovvero alla limitazione del massimale degli assistiti in carico e viene determinato in funzione di dette limitazioni, concedendo comunque il trattamento di maggior favore. Resta esclusa quindi la semplice cumulabilità dei compensi aggiuntivi, mentre si dà per scontato che il compenso aggiuntivo, determinato con riferimento alla data del 30 aprile 1992, continua a soggiacere al regime di incompatibilità con altri meccanismi automatici di adeguamento al costo della vita "