LA FEDERAZIONE PROVINCIALE FIMMG

Articolo 8

 

Il Segretario Provinciale Generale

Il Segretario Generale Provinciale è il Segretario Provinciale del Settore dei Medici di famiglia e dell’assistenza primaria. Il Segretario Generale provinciale assume nella sua persona la rappresentanza globale dei Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono. Dispone della firma sociale.

E’ facoltà del Segretario Generale Provinciale delegare ai Segretari Provinciali di Settore la firma di accordi inerenti il loro specifico settore.

Articolo 9

Il COMITATO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Comitato di Coordinamento Provinciale è composto da:

1) il Segretario Generale Provinciale

2) Un membro per ogni Settore del Sindacato indicato dalle rispettive Segreterie provinciali di Settore. Per il Settore Guardia Medica e Medicina dei Servizi il membro deve essere il Segretario provinciale di Settore o un suo delegato.

Il Comitato di Coordinamento Provinciale é presieduto dal Segretario generale provinciale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ciò si tenda opportuno e necessario o anche su richiesta motivata di una Segreteria provinciale di Settore in accordo con il Segretario Generale Provinciale.

Il Comitato di Coordinamento Provinciale si riunisce di norma con frequenza quadrimestrale.

Il Comitato di Coordinamento Provinciale è l’organo esecutivo delle linee di politica sindacale stabilite a livello provinciale.

ORGANI PROVINCIALI DI SETTORE

Articolo 10

LA SEZIONE PROVINCIALE DI SETTORE

Le Sezioni Provinciali possono essere articolate sulla base del decentramento organizzativo in Sottosezioni di ASL su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, il quale determina la composizione numerica dei consigli di ASL e indica i criteri per la nomina dei rappresentanti di distretto.

Articolo 11

L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DI SETTORE

L’assemblea provinciale é composta dagli iscritti della provincia e deve essere convocata dal Segretario Provinciale su sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale. In ogni caso l’avviso deve essere inviato tempestivamente agli iscritti corredato dal relativo Ordine del Giorno.

L’Assemblea Provinciale stabilisce le linee di Politica sindacale provinciale da sostenere nell’ambito degli organi regionali e nazionali, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, elegge i membri di sua competenza del Consiglio Direttivo Provinciale i Revisori dei Conti ed i Probiviri. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita del Sindacato versando le quote stabilite dall’Assemblea Provinciale stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Solo gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto al voto e sono eleggibili.

L’Assemblea Provinciale delibera sulle modifiche dello Statuto della Sezione Provinciale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all’art. 5 della prima parte del presente Statuto.

Articolo 12

L’Assemblea Provinciale è valida in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta degli iscritti (metà più uno), in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché superiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE DI SETTORE

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai fiduciari di ASL e da un numero di membri superiore di almeno una unità rispetto al numero dei fiduciari di ASL, eletti dall’Assemblea provinciale nei modi previsti dal presente Statuto.

I rappresentanti di distretto, ove attivati, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo provinciale di Settore, con voto consultivo oppure con diritto di voto, tenuto conto delle diverse realtà organizzative territoriali, su delibera dell’Assemblea Provinciale di Settore.(Vedi art. 10).

Il Comitato Direttivo Provinciale ha funzioni di coordinamento provinciale e di promozione e rappresenta la Sezione Provinciale quale organo periferico del Sindacato Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge l’Esecutivo Provinciale tra i membri eletti dall’Assemblea Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale designa i rappresentanti in seno a Organi provinciali, convalida quelli designati a livello delle singole ASL e quelli designati come rappresentanti a livello di distretto. Esamina le domande di iscrizione al Sindacato per l’eventuale accettazione.

Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l’applicazione degli accordi convenzionali e vigila sul rispetto delle convenzioni nazionali. Designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche e presso l’Ordine dei Medici. Decide sugli oneri necessari per il suo funzionamento e per quello delle Sezioni periferiche. Delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le indennità dei suoi membri. Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea

Fanno parte del Consiglio Direttivo provinciale, a pieno titolo, i membri del Comitato Centrale Nazionale e coloro che ricoprono comunque cariche nazionali elettive nel Sindacato.

Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l’informazione della categoria anche attraverso l’attività di edizione degli organi di stampa periodici ufficiali della sezione provinciale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Direttivo provinciale nomina il direttore responsabile.

Per l’attività editoriale la FIMMG a livello provinciale potrà avvalersi dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, si riunisce su convocazione dei Segretario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Decide a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono valide se presenti la metà pia uno dei componenti, In caso di parità prevale il voto del Segretario.

 

Articolo 14

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE DI SETTORE

L’elezione del Consiglio Direttivo Provinciale ha luogo con scheda segreta nel rispetto degli artt. 11.12. 13 della seconda parte del presente Statuto. Il voto dovrà essere espresso di persona dai singoli iscritti.

Le elezioni verranno indette dal Consiglio Direttivo uscente alla scadenza del mandato 30 giorni prima della data di effettuazione delle elezioni stesse con lettera a tutti gli iscritti.

Nei primi 15 giorni verranno accettate le candidature, che dovranno essere presentate alla Segreteria Provinciale del Sindacato da parte dei singoli interessati entro le ore 18 del quindicesimo giorno.

Articolo 15

L’ESECUTIVO PROVINCIALE DI SETTORE

I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale convocati dal Consigliere più anziano di età, entro 10 giorni dalla proclamazione ufficiale, provvederanno alla elezione a maggioranza semplice a scrutinio segreto, e con votazioni separate, tra i membri detti dall’Assemblea Provinciale del:

1) Segretario Provinciale

2) uno o più Vice Segretari

3) Tesoriere

che costituiscono l’Esecutivo Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale può integrare l’esecutivo con l’elezione di un Segretario Organizzativo, di un Responsabile stampa, di un Esperto in problemi previdenziali e di altri membri cooptati aventi tutti voto consultivo.

Articolo 16

Il SEGRETARIO PROVINCIALE DI SETTORE

Il Segretario Provinciale è responsabile della Sezione e della sua politica. Fa parte dei Consiglio Regionale.

Il Segretario Provinciale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma in sede provinciale su delega del Segretario Generale Provinciale (vedi precedente art. 8).

Laddove il territorio della Provincia coincida con un’unica ASL, il Segretario Provinciale di Settore assume anche le funzioni di Fiduciario di ASL.

Il Segretario Provinciale di Settore partecipa di persona al Consiglio di ASL o vi invia un proprio delegato.

Il Vice Segretario più anziano di età sostituisce nelle sue funzioni il Segretario in caso di sua assenza o impedimento e disimpegna le funzioni eventualmente delegate dal Segretario.

Articolo 17

Il Tesoriere PROVINCiaLE DI Settore

Il Tesoriere è responsabile della Cassa provinciale e raccoglie i contributi sindacali dagli iscritti della provincia. Provvede ai versamenti alla Sede Nazionale. alle spese provinciali e alle spese documentate dalle varie sottosezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio Provinciale. Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 18

 

In caso di vacanza delle cariche consiliari si procede come segue:

a) neIl’ambito dei consiglieri eletti dall’Assemblea i posti vacanti saranno ricoperti dai primi non eletti secondo il computo dei voti ottenuti, fino a un massimo che non superi la metà dei consiglieri eletti;

b) i fiduciari di ASL verranno sostituiti dal Vice Fiduciario in attesa che il Consiglio di ASL provveda ad eleggere il nuovo Fiduciario.

L’assenza ingiustificata da tre sedute consecutive determina la decadenza del Consigliere.

Articolo 19

I REVISORI DEI CONTI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI SETTORE

In numero di tre più un supplente sono eletti dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo e con le stesse modalità. Sono compiti dei Revisori dei Conti l’esame dei documenti contabili e la verifica della legittimità delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.

Articolo 20

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLA SEZIONE PROVINCIALE Dl SETTORE

In numero di tre hanno funzione arbitrale e disciplinare nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, dei Fiduciari di ASL, dei Consiglieri di ASL e degli iscritti. Sono i tutori dell’osservanza dello Statuto.

Il Segretario Provinciale, i Vice Segretari ed il Tesoriere sono giudicati su denuncia del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, in seduta congiunta dai Probiviri nazionali.

Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo il disposto all’art. 22 dello Statuto Nazionale (Parte Prima).

 

LE SOTTOSEZIONI DI ASL DI SETTORE

Articolo 21

L’ASSEMBLA DI ASL E/O DI DISTRETTO

L’Assemblea di ASL e/o di distretto sono composte da tutti gli iscritti appartenenti alla ASL o al distretto e sono convocate dal Fiduciario di ASL, o dal rappresentante di distretto, ogni qualvolta sia necessario, su propria iniziativa o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio o di un terzo degli iscritti, con l’assenso dei Segretario Provinciale che partecipa di persona o vi invia un proprio delegato. L’Assemblea elegge il Consiglio di ASL o di distretto secondo quanto previsto dal precedente articolo 10. Il Fiduciario di ASL e il rappresentante di distretto devono inviare al Segretario Provinciale il verbale delle riunioni assembleari e consiliari. Il mancato invio dei suddetti verbali comporta la nullità degli atti.

L’Assemblea di ASL o di distretto ha potere deliberativo solo sui problemi riguardanti esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni assunte debbono essere sottoposte all’approvazione dell’esecutivo Provinciale di Settore.

 

Articolo 22

IL CONSIGLIO DI ASL

Il Consiglio di ASL elegge il Fiduciario e il Vice Fiduciario nei modi previsti dal presente Statuto per I’Esecutivo Provinciale.

Il Consiglio di ASI. applica le direttive degli Organi Statutari del Sindacato e cura l’attuazione locale degli accordi nazionali.

 

 

LA SOTTOSEZIONE Dl DISTRETTO

 

Articolo 14 (L’ASSEMBLEA DI DISTRETTO)

"E’ Assemblea di Distretto è composta da tutti gli iscritti appartenenti al Distretto ed è convocata dal Fiduciario di Distretto, ogni qualvolta sia necessario, su propria iniziativa o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio di Distretto o di un terzo degli iscritti. L’Assemblea elegge il Consiglio di Distretto secondo quanto previsto all’art. 8 (Seconda Parte) per il Consiglio Direttivo Provinciale:

le due elezioni avvengono contemporaneamente. Il Fiduciario di Distretto deve inviare al Segretario Provinciale il verbale delle riunioni assembleari e consiliari. Il mancato invio dei suddetti verbali comporta la nullità degli atti.

L’Assemblea di Distretto ha potere deliberativo sui problemi riguardanti esclusivamente il territorio".

Articolo 15 (IL CONSIGLIO DI DISTRETTO)

"Il Consiglio di Distretto elegge il Fiduciario ed il Vice Fiduciario nei modi previsti dal presente Statuto per I’ Esecutivo provinciale.

Il Consiglio di Distretto applica le direttive degli Organi statutari del Sindacato e cura l’attuazione locale degli accordi nazionali e regionali.

 

Articolo 16 (IL FIDUCIARIO DI DISTRETTO)

"Il Fiduciario di Distretto è responsabile locale del Sindacato ma non dispone della firma sociale se non per gli atti di normale amministrazione. Fa parte di diritto del Consiglio Provinciale con diritto di voto.

In caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive da questo Organo viene dichiarato decaduto con atto del Segretario Provinciale, su delibera del Consiglio Provinciale. In tal caso il Consiglio di Distretto provvede entro 10 giorni ad eleggere il nuovo Fiduciario. Il Vice Fiduciario di Distretto sostituisce il Fiduciario in caso di sua assenza o impedimento.

Il Fiduciario di Distretto, sentito il Rappresentante di AUSL, si raccorda per ogni decisione col Segretario Provinciale’.

 

 

NORMA TRANSITORIA.

In attesa di rendere esecutive con le prossime elezioni provinciali, che avverranno nei tempi ordinari, le modifiche statutarie apportate, il Segretario Provinciale, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà ad attualizzare l’organigramma secondo lo spirito del nuovo Statuto, aggiornando gli incarichi tra i membri già eletti.

 

 

 

 

ARTICOLATO DEL NUOVO STATUTO PROVINCIALE DELLA F.I.M.M.G. BOLOGNA

SECONDO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DlRETTIVO PROVINCIALE DEL 24 FEBBRAIO 1995

 

 

PARTE SECONDA

 

Articolo 4:

"La sezione provinciale di Bologna, in deroga a quanto previsto dall’ art. 7, penultimo comma, Prima Parte, e dall’art. I, punto e), Seconda Parte, è articolata sulla base del decentramento organizzativo in Sottosezioni di Distretto su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale che determina la composizione numerica dei Consigli di Distretto".

 

Articolo 7, primo comma:

"Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai Fiduciari di Distretto e da un numero di membri superiore di una unità rispetto al numero dei Fiduciari di Distretto, eletti dall’Assemblea provinciale nei modi previsti dal presente Statuto’.

 

terzo comma:

"Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge r Esecutivo Provinciale tra i membri eletti dall’Assemblea Provinciale.

Elegge altresì un Rappresentante di AUSL per ogni AUSL della Provincia fra tutti i membri del Consiglio Direttivo Provinciale e convenzionati con la stessa AUSL.

Il Rappresentante di AUSL rappresenta l’insieme dei Distretti facenti capo alla medesima AUSL nel confronti della corrispondente Amministrazione, stabilendo un contatto funzionale tra i Fiduciari di Distretto e la Segreteria Provinciale; fa parte dell’Assemblea regionale’.

 

quarto comma, prima parte:

"Il Consiglio Direttivo Provinciale designa rappresentanti in seno a Organi provinciali e convalida quelli designati a livello dei singoli Distretti".

 

Articolo 11, punto b):

In caso di vacanza delle cariche consiliari si procede come segue:

"I Fiduciari di Distretto verranno sostituiti dal Vice fiduciario in attesa che Il Consiglio di Distretto provveda ad eleggere il nuovo Fiduciario’.

 

 

INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO LOCALE DELLA F.I.M.M.G

DELLA SEZIONE DI BOLOGNA

 

INTEGRAZIONE

 

Al fine di usufruire della particolare esperienza di alcuni consiglieri, la F.I.M.M.G. Bologna delibera di istituire la figura del presidente di Sezione.

Può essere candidato alla carica suddetta chi abbia, per almeno due mandati successivi, rivestito l’incarico dì Segretario provinciale nel Settore dei Medici di Medicina Generale.

Il presidente è eletto dall’Assemblea Provinciale della sezione, convocata con apposita iscrizione all’O.d.G. L’elezione e valida con la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui Vi sia una sola candidatura, l’elezione può avvenire per acclamazione. La durata della carica è di tre anni, salvo decadenza, la carica viene rinnovata nella prima Assemblea successiva all’elezione di un nuovo Consiglio Provinciale.

Il presidente è responsabile dell’osservanza dello Statuto, partecipa ai lavori del consiglio Direttivo, fa parte dell’Esecutivo. Convoca e presiede l’Assemblea Generale.

Nel caso di rinnovo del consiglio Direttivo provinciale, la prima riunione dell’organo è indetta e presieduta dal Presidente.

In caso di sua assenza, la convocazione può essere fatta dal segretario uscente o dal Consigliere più anziano tra gli eletti.

 

 

MODIFICHE DELL’ART. 5

 

L’Assemblea provinciale è composta dagli iscritti della provincia e deve essere convocata dal presidente provinciale su richiesta del Segretario provinciale o di almeno un terza degli iscritti o di due terzi dei componenti del consiglio Direttivo provinciale.

In assenza del presidente l’Assemblea è convocata e presieduta dal Segretario Provinciale.